Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile in Cassazione possa derivare da un’errata comprensione del ruolo della Suprema Corte. Spesso si crede, erroneamente, che la Cassazione rappresenti una terza istanza di giudizio dove poter ridiscutere l’intera vicenda. La realtà, come vedremo, è ben diversa e la decisione della Corte lo ribadisce con fermezza, confermando una condanna per violazione di domicilio.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine con una condanna per il reato di violazione di domicilio, previsto dall’art. 614 del codice penale, emessa dal Tribunale di Savona. La decisione di primo grado è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Genova. L’imputato, non rassegnandosi alla doppia condanna, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella natura stessa del ricorso presentato. I giudici hanno rilevato che i motivi di doglianza non erano nuovi, ma costituivano una ‘pedissequa reiterazione’ di argomentazioni già esposte e respinte nel giudizio di appello. In sostanza, il ricorrente non ha sollevato questioni sulla corretta applicazione della legge, ma ha tentato di ottenere una ‘rilettura’ degli elementi di fatto e una diversa ricostruzione della vicenda. Questo tentativo si scontra con i limiti strutturali del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Come richiamato nell’ordinanza attraverso la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 6402 del 1997), è precluso alla Suprema Corte un riesame del merito. Il ricorso, per essere ammissibile, avrebbe dovuto evidenziare vizi specifici, come un errore palese nella lettura di una prova (il cosiddetto ‘travisamento della prova’), e non limitarsi a proporre una valutazione alternativa delle prove già esaminate dalla Corte di Appello. Mancando tali elementi, l’atto è stato ritenuto inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni
La decisione sottolinea un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione deve essere redatto con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità e non su contestazioni fattuali. Tentare di trasformare la Corte di Cassazione in un terzo grado di giudizio di merito è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche un’ulteriore sanzione economica per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, chiedendo alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle sue competenze.
Qual è la differenza tra un giudice di merito e un giudice di legittimità?
Il giudice di merito (Tribunale, Corte d’Appello) valuta le prove e ricostruisce i fatti per decidere sulla colpevolezza o innocenza. Il giudice di legittimità (Corte di Cassazione) controlla solo che la legge sia stata applicata correttamente e che la sentenza sia motivata logicamente, senza riesaminare i fatti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2976 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il Tribunale di Savona l’aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 614 cod. pen.;
che l’unico motivo di ricorso non è deducibile in sede di legittimità perché, oltre ad essere fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello, tende a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell’allegazione di effettivi e speci travisamenti di prove; che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22.11.2023.