Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5336 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5336 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI IN GALDO il 12/09/1937
avverso la sentenza del 12/12/2023 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Campobasso ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 660 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di C 300 ammenda.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difenso di fiducia, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazio all’affermazione di responsabilità dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo si duole che il Giudice di merito abbia ritenuto la continuazio tra le condotte integranti il reato di molestie, in contrasto con i consolidati principio in dettati da questa Corte di legittimità.
La parte civile ha depositato memoria con la quale chiede che il ricorso venga dichiarat inammissibile ed ha depositato nota spese.
Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.
4.1. Il primo motivo deduce critiche non consentite in sede di legittimità, perché costit da mere doglianze in punto di fatto, di contenuto estremamente generico e incentrate sulla denuncia di inesistenti vizi di contraddittorietà o di illogicità; il provvedimento impugn infatti riportato gli elementi emersi a carico del ricorrente, costituiti dalle dichiaraz persona offesa, come riscontrati dai testi COGNOME e lgt. COGNOME, e li ha val adeguatamente.
Non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione di tale compendi probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, avendo questa Corte chiarito già tempo che esula dai suoi poteri una «rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento de decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorr adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, COGNOME; Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, Rv. 203428). È pertanto evidente che, sotto le spoglie della violazione di legge e del vizi motivazione, le censure difensive sollecitano una diversa valutazione di elementi fattuali, n consentita in questa sede a fronte di una motivazione come quella appena riportata, scevra da vizi logici e giuridici.
4.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Se coglie nel segno la censura difensiva mossa alla parte di motivazione in cui erroneamente, il Giudice di merito osserva sussistere la continuazione tra le condotte costituen molestia (e peraltro, nello stesso periodo ancora erroneamente motiva sull’esclusione dell circostanze attenuanti generiche, poi in realtà concesse), non può non evidenziarsi come detto errore non ha avuto ripercussione alcuna, dal momento che, nell’operare il calcolo dell
dosimetria sanzionatoria, il Giudice non ha apportato alcuna aumento per la continuazione alla pena base stabilita, limitandosi a ridurla di un terzo ex art. 62 bis cod. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si riti equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
COGNOME va, altresì, condannato alla rifusione delle spese del presente grado di giu sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute n presente giudizio dalla parte civile Credico RAGIONE_SOCIALE NOME, che liquida in complessivi e 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 28/11/2024