Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2448 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2448 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a LOVERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bresci che, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all’art. primo comma nn. 1 e 2 r.d. n. 267/42;
ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza del motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile in questa sede perché fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appel e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi dunque i suddetti motivi considerare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. in particolare pag. 5 e 6 sentenz secondo grado, a riguardo della evidente natura distrattiva dell’operazione di trasferimento risorse in capo a società a lui comunque riconducibile, in assenza di contropartita);
ritenuto che, in ogni caso, detti motivi siano volti a sollecitare una rivalutazio alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate da giudici di merito;
rammentato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilett degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclus riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, R 207944);
Rilevato che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 06/12/2023