Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi Vengono Respinti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa concludersi con una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo provvedimento ribadisce i confini invalicabili del giudizio di legittimità, sottolineando che la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere i fatti, ma un organo deputato a garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni che hanno portato a tale esito.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Milano, ha proposto ricorso per Cassazione, articolando la propria difesa su tre distinti motivi. L’obiettivo era quello di contestare la sentenza di secondo grado sia per quanto riguarda l’affermazione di responsabilità, sia in relazione alla valutazione delle circostanze del reato e all’entità della provvisionale stabilita.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
La Corte ha esaminato e respinto tutti e tre i motivi del ricorso, dichiarandolo nel suo complesso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della difesa e le ragioni della decisione dei Giudici Supremi.
Primo Motivo: La Reiterazione delle Argomentazioni
L’imputato contestava la correttezza della motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sua responsabilità. La Cassazione ha ritenuto questo motivo inammissibile perché non rappresentava una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato, ma si limitava a riproporre le stesse questioni già sollevate e respinte nel giudizio d’appello. Inoltre, il ricorrente tentava di ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, né saggiare la tenuta logica della sentenza attraverso modelli di ragionamento alternativi.
Secondo Motivo: La Valutazione delle Circostanze
Il secondo motivo criticava il riconoscimento di un’aggravante e il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. Anche in questo caso, la Corte ha dichiarato il motivo manifestamente infondato. La valutazione e la comparazione delle circostanze sono attività discrezionali tipiche del giudice di merito, che sfuggono al sindacato di legittimità se non sono frutto di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sufficiente per giustificare la sua decisione, rendendola incensurabile in sede di Cassazione.
Terzo Motivo: La Contestazione della Provvisionale
Infine, la difesa contestava l’eccessività della provvisionale, ovvero l’anticipo sul risarcimento del danno. La Cassazione ha liquidato anche questo motivo come manifestamente inammissibile, poiché basato su criteri non arbitrari né illogici adottati dal giudice di merito.
Le Motivazioni della Cassazione: I Limiti del Giudizio di Legittimità
La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito (primo grado e appello) e il giudizio di legittimità (Cassazione). La Corte Suprema ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione, non di riesaminare i fatti. Come richiamato dalla stessa ordinanza, non è consentito ‘sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi’. Un ricorso che mira a una ‘diversa lettura dei dati processuali’ o a una ‘diversa ricostruzione storica dei fatti’ è destinato a essere dichiarato inammissibile. La reiterazione pedissequa dei motivi d’appello trasforma il ricorso in un atto apparente, privo della funzione critica che gli è propria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È fondamentale che il ricorso sia strutturato su vizi di legittimità concreti, come l’errata applicazione di una norma di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda è una strategia destinata al fallimento. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi già respinti in Appello?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito rende il ricorso non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti del processo?
No. Il giudizio della Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. La Corte non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi precedenti, né può considerare una diversa ricostruzione storica dei fatti.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2195 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2195 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione pos a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si ris nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi corte di merito a p.5 della impugnata sentenza, dovendosi gli stessi considerare non speci ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cr argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; inoltre, si denuncia la illogicit motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, di una diversa ricostr storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità dell prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non so sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precede gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cogniz mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri model ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le rag suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5) facendo applicazione di corretti argo giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza dell’aggravante di all’art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen. nonché il giudizio di comparazione fra opposte circosta non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando u valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di leg qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da suf motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivale sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in c (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 6 de sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della provvision manifestamente inammissibile alla luce dei criteri enunciati, non arbitrari né illogici;
rilevato che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna di NOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.