Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Mette un Punto Fermo
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio pratico del concetto di ricorso inammissibile nel processo penale. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma prima, stabilendo che le ragioni presentate dal ricorrente non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte. Analizziamo insieme perché un ricorso, anche se formalmente presentato, può essere bloccato sul nascere, confermando la condanna precedente.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Messina per il reato previsto dall’art. 336 del codice penale (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), ha presentato ricorso per cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, basando il proprio appello su una serie di motivi che, tuttavia, la Suprema Corte ha giudicato non meritevoli di essere esaminati nel merito.
L’inammissibilità del ricorso e i limiti del giudizio di Cassazione
I motivi presentati dal ricorrente sono stati tutti dichiarati inammissibili per ragioni diverse, che delineano perfettamente i confini del giudizio di legittimità. Vediamoli nel dettaglio:
1. La richiesta di una nuova valutazione delle prove
Il primo motivo lamentava l’inosservanza di norme sulla valutazione della prova e la violazione del principio ‘oltre ogni ragionevole dubbio’. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione di rivalutare la testimonianza chiave del processo in modo diverso da come aveva fatto il giudice di merito. La Corte ha ribadito un principio cardine: il suo ruolo non è quello di un ‘terzo giudice’ che può riesaminare i fatti. La valutazione delle prove è un compito esclusivo dei giudici di primo e secondo grado. Prospettare una ‘lettura alternativa’ delle risultanze processuali non costituisce un vizio di legittimità, ma una richiesta di un nuovo giudizio di merito, inammissibile in questa sede.
2. La riproposizione di censure già respinte
Il secondo e il quarto motivo del ricorso erano ‘riproduttivi’. L’imputato, cioè, si è limitato a ripresentare le stesse argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello. Nello specifico, si trattava della richiesta di derubricare il reato in semplice minaccia e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Riproporre le medesime censure senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
3. La presentazione di motivi nuovi
Infine, il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollevato per la prima volta davanti alla Cassazione. Nel processo penale, non è consentito introdurre nuove questioni o argomenti direttamente in sede di legittimità, se non sono stati precedentemente sottoposti al giudice d’appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha smontato ogni singolo motivo di ricorso. Ha chiarito che il tentativo di ottenere una ‘diversa lettura degli elementi di fatto’ esula completamente dai suoi poteri. Il giudizio di legittimità è un controllo sulla corretta applicazione delle norme di diritto e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata, non un’occasione per rivedere l’intero processo. Per quanto riguarda gli altri motivi, la Corte ha sottolineato come la riproposizione di censure già disattese e l’introduzione di nuove questioni siano cause classiche di ricorso inammissibile, che impediscono qualsiasi discussione sul merito della controversia.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un’importante lezione pratica: l’accesso alla Corte di Cassazione è rigorosamente limitato a specifici vizi di legittimità. Non è una terza istanza di giudizio dove si possono rimettere in discussione le valutazioni di fatto. Un ricorso deve essere tecnicamente ben impostato, focalizzandosi su errori di diritto o vizi logici manifesti della motivazione, altrimenti il suo destino sarà, come in questo caso, una secca dichiarazione di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano validi per un giudizio di Cassazione: uno chiedeva una nuova valutazione delle prove, attività riservata ai giudici di merito; un altro introduceva un argomento per la prima volta in questa sede; altri due si limitavano a ripetere censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare una testimonianza?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, controllando solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. La valutazione delle prove, come le testimonianze, è di competenza esclusiva dei tribunali di primo e secondo grado.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1643 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1643 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 29/03/1983
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Rilevato che, con il primo motivo, l’imputato deduce, congiuntamente, l’inosservanza degli ar 192 cod. proc. pen., la violazione del canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio mancanza di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità penale per il reato di all’art. 336 cod. pen. Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si ris in una sollecitazione a una rinnovata valutazione della testimonianza predetta nel giudizio legittimità. Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una d lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è rise in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente adeguate (Sez. LI , n. 6402 del 2/07/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Osservato che il terzo motivo è inammissibile, essendo per la prima volta dedotto in questa sede
Ritenuto che il secondo e il quarto motivo sono riproduttivi di censure già adeguatament vagliate e disattese con corretti argomentati giuridici del giudice di merito, che ha puntualm motivato, sia in ordine alla mancata riqualificazione del reato in quello di minaccia, sia in al mancato riconoscimento delle circostanze adeguate attenuanti generiche.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Consiglie
Il Preside te