Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21018 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21018 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il 04/06/1992
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 12 giugno
2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Cagliari il 12 maggio 2023, rideterminato in mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 360 di multa la pena irrogata a carico
NOME COGNOME ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990
accertato in Cagliari il 7 giugno 2022.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudiz colpevolezza dell’imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una
rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione operat giudici di merito, i quali hanno richiamato una serie di indici ritenuti ragionevolmente rive
della destinazione allo spaccio dello stupefacente, ossia il valore ponderale (82,37 grammi d infiorescenze prodotte da pianta cannabis da cui potevano ricavarsi 118,9 dosi medie singole),
il rinvenimento di due bilancini di precisione e di numerosi ritagli circolari tipicamente ut per il confezionamento delle dosi, l’assenza di redditi da attività lavorativa lecita in capo a
e il via vai di persone osservato dagli operanti nel cortile delle palazzine dove viveva l’impu
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Evidenziato che il secondo motivo, con il quale si contesta l’eccessività della pena, è anch’es manifestamente infondato, dovendosi rilevare che la Corte di appello ha ridotto la pena da mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa a mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 360 di mult applicando nella massima estensione le riconosciute attenuanti ex art. 62 bis e 89 cod. pen., per cui deve escludersi che la determinazione della pena sia stata ispirata da particolare rigore.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 grinaio 2025.