Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5408 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5408 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 04/04/1969 COGNOME NOME nato a PALERMO il 21/07/2002
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la con inflitta a NOME COGNOME e COGNOME NOME limitatamente al delitto di cui agli artt. 1 624-bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, nn. 2 e 5, e 61 nn. 5 e 7 cod. pen. (capo 1, fatto c in Bagheria il 21 agosto 2022), rideterminando la pena loro rispettivamente applicata;
che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputat distinti atti di impugnativa, ciascuno affidato a tre motivi;
che con memoria in data 10 gennaio 2025 il difensore della parte civile ha co insistendo per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e ha chiesto la liquidazion di rappresentanza e difesa nel giudizio di legittimità;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo nell’interesse di COGNOME e il terzo motivo nell’interesse con i quali, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di mo contesta l’affermazione di responsabilità degli imputati per il delitto di furto pluriaggravato loro contestato, sono affidati a doglianze generiche, poiché me riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai g merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/200 231708) (cfr. pagg. 5 – 8 della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di l in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa l fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabi (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, de conformi (quanto al capo 1) sentenze di merito, nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
– che il secondo ed il terzo motivo nell’interesse di COGNOME e il primo e il seco nell’interesse di COGNOME protesi a censurare l’operata graduazione della pena, nonché delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente di giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezion giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 1 con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/200 238851), come nel caso di specie (vedasi pagg. 9 e 11 della sentenza impugnata, i congruità della pena inflitta agli imputati è stata riconosciuta in ragione della grav commesso e della capacità a delinquere da loro dimostrata), e tenuto conto della con giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti g sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi riten o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pagg. 9 e 11 della impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che Sciortino non fosse merit circostanze attenuanti generiche in ragione del ruolo di organizzatore dell’impresa dell’attenta preordinazione dei mezzi e dell’approfittamento del rapporto di conosc fiducia da parte della anziana persona offesa e che, parimenti non ne fosse meritevole ragione della mancanza di elementi positivamente valutabili, tenuto conto, oltretut dichiarazioni confessorie da lui rese, caratterizzatesi per limitatezza sostanz
rivelavano espressive di un reale atteggiamento collaborativo o di una rivalutazione cri proprie condotte);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in della Cassa delle ammende; che, inoltre, nulla è dovuto per le spese di parte civile, stata la memoria presentata nell’interesse della stessa tardivamente depositata (Sez. del 16/07/2020, dep. 2021, Rv. 281308),
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla spese di parte civile.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente