Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Mette un Punto Fermo
L’ordinanza n. 4450 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e dei motivi che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Questo caso, relativo a una condanna per rapina aggravata, ci permette di approfondire i limiti entro cui un imputato può contestare una sentenza di condanna di fronte alla Suprema Corte, ribadendo un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il delitto di rapina aggravata e per una contravvenzione in materia di armi, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto penalmente responsabile, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando sia la sua responsabilità sia la qualificazione giuridica del reato. Le sue difese, tuttavia, si sono concentrate nel riproporre argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle accuse, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che le ragioni addotte dal ricorrente non erano idonee a essere esaminate in quella sede.
La Coerenza della Ricostruzione dei Giudici di Merito
I giudici della Suprema Corte hanno osservato che la sentenza della Corte d’Appello aveva già fornito una ricostruzione accurata e dettagliata dell’episodio delittuoso. La corte territoriale aveva esaminato con attenzione le argomentazioni difensive, confutandole punto per punto. In particolare, aveva argomentato in modo persuasivo sulla compatibilità tra le lesioni riportate dall’imputato e la dinamica della condotta violenta tenuta nei confronti della famiglia vittima del reato. Il percorso argomentativo dei giudici di merito è stato ritenuto privo di errori logici o contraddizioni evidenti.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
Il punto centrale della decisione è il richiamo alla natura stessa del giudizio di Cassazione. La Corte ha sottolineato che la difesa, con il suo ricorso, stava di fatto sollecitando un “rinnovato apprezzamento delle emergenze processuali”. In altre parole, chiedeva alla Cassazione di rivalutare le prove e i fatti, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (il cosiddetto “giudizio di merito”). La Cassazione, invece, opera come “giudice di legittimità”: il suo ruolo è verificare che la legge sia stata applicata correttamente, non stabilire come si sono svolti i fatti.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e si fondano su un principio cardine del nostro sistema processuale. Un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile quando non denuncia vizi di legittimità (come un’errata interpretazione di una norma di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata), ma si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già decise, proponendo una lettura alternativa delle prove. 
Nel caso specifico, il ricorrente non ha evidenziato errori giuridici o palesi illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello, ma ha semplicemente tentato di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Questo tentativo è precluso in sede di legittimità. Di conseguenza, non essendoci i presupposti per un esame nel merito, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
La decisione ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna penale è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. L’ordinanza ribadisce quindi un importante monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento per tutelare la corretta applicazione del diritto, non una terza occasione per discutere la ricostruzione dei fatti.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte si limitavano a reiterare argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello, sollecitando un riesame dei fatti che è precluso in sede di legittimità.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un “giudice di legittimità”?
Significa che il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire i fatti (compito dei giudici di merito), ma verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Le conseguenze sono la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla definitività della sentenza di condanna impugnata.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4450 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4450  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Cagliari confermava la decisione del locale Tribunale che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato COGNOME NOME per i delitto di rapina aggravata nonché per la contravvenzione ex art. 4 L. 110/75;
-rilevato che le censure proposte in ordine alla responsabilità e alla qualificazione giuri del fatto ex art. 624 bis cod.pen. reiterano rilievi che la Corte di merito ha adeguatame scrutinato e motivatamente disatteso con corretti argomenti giuridici con cui il ricorrente si rapporta in termini puntuali; che in particolare la sentenza impugnata ha offerto alla 7 e segg. una accurata ricostruzione dell’episodio delittuoso e una dettagliata confutazio del gravame difensivo, argomentando persuasivamente circa la compatibilità RAGIONE_SOCIALE lesioni riportate dall’imputato con la dinamica della condotta violenta in danno dei componenti dell famiglia Orrù;
-considerato, pertanto, che la difesa sollecita un rinnovato apprezzamento RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali precluso in sede di legittimità a fronte di un percorso argomentativo privo di aporie e manifeste illogicità;
-ritenuto che, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso deve esse dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
La Consigliera estensore
Il Presidente