Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15582 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15582 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CELENTANO NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 3 ottobre 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Ravenna in relazione a diverse ipotesi di reato di cui agli artt. 73, co. 1 e 5 d.P.R. n. 309/1990 commessi il 16 maggio 2016, con la recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio.
Rilevato che con i tre motivi di ricorso è stata dedotta violazione di legge con riferimento: a) alla mancata assoluzione dell’imputato; b) al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva; c) alla eccessività del trattamento sanzionatorio.
- Il ricorso è inammissibile.
3.1. Quanto al primo motivo con il quale la difesa lamenta la mancata assoluzione dell’imputato va rammentato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Inoltre il ricorrente non si confronta con l’articolato e logico apparato argomentativo di cui alla sentenza impugnata, sostanzialmente reiterando i rilievi che erano già stati formulati con l’atto di appello. La Corte, invero, non ha mancato di evidenziare che quanto alla cocaina detenuta già pronta in singola dose la stessa è stata rinvenuta in occasione della cessione di cui al capo a) della rubrica; che la suddivisione in singole dosi della droga rinvenuta nella sua disponibilità non era giustificata dall’argomento addotto secondo cui la stessa serviva per festeggiare il compleanno atteso che l’arresto è avvenuto il 16 maggio e il compleanno di ricorrente sarebbe stato sei giorni dopo e che non era spiegabile il fatto che la portasse al seguito, insieme ad una rilevante somma di denaro peraltro in banconote di piccolo taglio. Che la destinazione illecita dell’hashish era poi giustificata dal rinvenimento del foglietto manoscritto contenente una rudimentale contabilità cui l’imputato non forniva una giustificazione alternativa. Con tali argomenti spesi dalla Corte territoriale il ricorrente non si è affatto confrontato.
3.2. Del pari inammissibile il secondo motivo con il quale si contesta il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva in quanto non attacca gli argomenti logici e congrui posti dalla Corte distrettuale. Nel primo caso la Corte ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), escludendo la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento. Quanto alla recidiva la maggiore pericolosità del reo, che ha giustificato l’applicazione della recidiva, si desume dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, che ha evidenziato la gravità della condotta tenuta e la negativa personalità dell’imputato, evidenziando che lo stesso ha commesso gli episodi oggetto del presente processo pur dopo avere scontato la pena per una RAGIONE_SOCIALE plurime condanne riportate in materia di stupefacenti.
3.2. Del pari inammissibile il motivo afferente al trattamento sanzionatorio perché come evidenziato dalla Corte, la stessa è stata determinata alla circostanza che si trattava di droga pesante, che una RAGIONE_SOCIALE cessioni era stata operata alla presenza della sorella e di un bambino e che si trattava di attività non occasionale e fonte di reddito in assenza di attività lecita. La Corte di Appello ha fatto buon governo di tali principi ed ha ritenuto che nel caso di specie non fossero emersi motivi per mitigare il trattamento sanzionatorio.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Deciso in data 8 aprile 2025
DE9OSITAT
A
ttI CANC
8 A2O5
La Con GLYPH
e a est.
NOME
La P esidente
Do GLYPH
F
anti
u
diziario
Il
Funziona
NOME COGNOME is