Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La vicenda riguarda un caso di spaccio di stupefacenti e la dichiarazione di ricorso inammissibile presentato dalla difesa, offrendo spunti cruciali sui limiti dell’impugnazione davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Ravenna e successivamente dalla Corte d’Appello di Bologna per plurime ipotesi di reato legate alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, con l’aggravante della recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio. La difesa, non accettando la condanna, ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su tre motivi principali: la richiesta di assoluzione, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la presunta eccessività della pena.
I motivi del ricorso e la loro genericità
La difesa ha lamentato:
1. Mancata assoluzione: Si contestava la valutazione delle prove che avevano portato alla condanna.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti e della recidiva: Si riteneva ingiusto non aver concesso le attenuanti generiche e non aver escluso l’aggravante della recidiva.
3. Eccessività della sanzione: La pena inflitta era considerata sproporzionata.
Tuttavia, come evidenziato dalla Corte, questi motivi si sono rivelati una mera riproposizione delle argomentazioni già presentate e respinte in Appello, senza un reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorso inammissibile e la logica della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni suo punto. La decisione si fonda su un caposaldo del diritto processuale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che il suo compito non è quello di ricostruire i fatti o di offrire una nuova valutazione delle prove, attività riservate ai giudici di primo e secondo grado. È preclusa alla Corte la “rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata”.
L’appello in Cassazione è ammissibile solo se contesta vizi di legge o difetti logici manifesti nella motivazione della sentenza precedente. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a reiterare i suoi rilievi, ignorando l’articolato e logico apparato argomentativo della Corte d’Appello.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha smontato punto per punto le doglianze della difesa, evidenziando come la Corte d’Appello avesse già fornito risposte logiche e congrue a ciascuna obiezione.
– Sulla richiesta di assoluzione: La Corte territoriale aveva spiegato in modo convincente perché la versione del ricorrente fosse implausibile. La detenzione di cocaina in dosi singole, una cospicua somma di denaro in piccolo taglio e un foglietto con una contabilità rudimentale erano elementi che smentivano la tesi dell’uso personale per festeggiare un compleanno imminente.
– Sulle attenuanti e la recidiva: La negazione delle attenuanti era giustificata dalla gravità della condotta (cessione di droga pesante, anche in presenza di un minore) e dalla personalità negativa dell’imputato, che aveva già riportato plurime condanne per reati simili. La recidiva, quindi, era stata correttamente applicata.
– Sul trattamento sanzionatorio: Anche la pena era stata adeguatamente motivata in base alla gravità dei fatti e al fatto che l’attività di spaccio rappresentasse una fonte di reddito non occasionale per l’imputato.
Poiché il ricorso non si è confrontato con nessuna di queste argomentazioni specifiche, è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che per presentare un ricorso efficace in Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È indispensabile individuare specifici vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata, argomentando in modo puntuale e critico. La semplice riproposizione delle stesse difese già esaminate e respinte nei gradi precedenti conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava vizi di legge o illogicità della sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente, senza confrontarsi con le specifiche motivazioni della Corte territoriale.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, ma non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, che è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Quali elementi hanno giustificato la severità della condanna e il mancato riconoscimento delle attenuanti?
La condanna è stata giustificata sulla base di diversi elementi: la tipologia di droga (pesante), il fatto che una delle cessioni fosse avvenuta in presenza di un minore, la natura non occasionale dell’attività di spaccio e la personalità negativa dell’imputato, che aveva già precedenti specifici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15582 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15582 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 22/05/1974
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 3 ottobre 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Ravenna in relazione a diverse ipotesi di reato di cui agli artt. 73, co. 1 e 5 d.P.R. n. 309/1990 commessi il 16 maggio 2016, con la recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio.
Rilevato che con i tre motivi di ricorso è stata dedotta violazione di legge con riferimento: a) alla mancata assoluzione dell’imputato; b) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva; c) alla eccessività del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Quanto al primo motivo con il quale la difesa lamenta la mancata assoluzione dell’imputato va rammentato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Inoltre il ricorrente non si confronta con l’articolato e logico apparato argomentativo di cui alla sentenza impugnata, sostanzialmente reiterando i rilievi che erano già stati formulati con l’atto di appello. La Corte, invero, non ha mancato di evidenziare che quanto alla cocaina detenuta già pronta in singola dose la stessa è stata rinvenuta in occasione della cessione di cui al capo a) della rubrica; che la suddivisione in singole dosi della droga rinvenuta nella sua disponibilità non era giustificata dall’argomento addotto secondo cui la stessa serviva per festeggiare il compleanno atteso che l’arresto è avvenuto il 16 maggio e il compleanno di ricorrente sarebbe stato sei giorni dopo e che non era spiegabile il fatto che la portasse al seguito, insieme ad una rilevante somma di denaro peraltro in banconote di piccolo taglio. Che la destinazione illecita dell’hashish era poi giustificata dal rinvenimento del foglietto manoscritto contenente una rudimentale contabilità cui l’imputato non forniva una giustificazione alternativa. Con tali argomenti spesi dalla Corte territoriale il ricorrente non si è affatto confrontato.
3.2. Del pari inammissibile il secondo motivo con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva in quanto non attacca gli argomenti logici e congrui posti dalla Corte distrettuale. Nel primo caso la Corte ha dato conto degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), escludendo la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento. Quanto alla recidiva la maggiore pericolosità del reo, che ha giustificato l’applicazione della recidiva, si desume dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, che ha evidenziato la gravità della condotta tenuta e la negativa personalità dell’imputato, evidenziando che lo stesso ha commesso gli episodi oggetto del presente processo pur dopo avere scontato la pena per una delle plurime condanne riportate in materia di stupefacenti.
3.2. Del pari inammissibile il motivo afferente al trattamento sanzionatorio perché come evidenziato dalla Corte, la stessa è stata determinata alla circostanza che si trattava di droga pesante, che una delle cessioni era stata operata alla presenza della sorella e di un bambino e che si trattava di attività non occasionale e fonte di reddito in assenza di attività lecita. La Corte di Appello ha fatto buon governo di tali principi ed ha ritenuto che nel caso di specie non fossero emersi motivi per mitigare il trattamento sanzionatorio.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso in data 8 aprile 2025
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