Ricorso inammissibile in Cassazione: Quando le prove non si possono ridiscutere
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, ma non è una terza occasione per ridiscutere i fatti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i limiti di questo strumento, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente a pagare una sanzione. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere perché non tutte le doglianze possono essere esaminate in sede di legittimità.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso
Il procedimento nasce da una condanna per cessione di sostanze stupefacenti emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile sulla base di prove solide come osservazioni dirette degli agenti, dichiarazioni dell’acquirente e intercettazioni telefoniche, decideva di appellarsi alla Corte di Cassazione. Il suo ricorso si basava su un presunto ‘vizio di motivazione’, sostenendo che la sentenza di condanna non avesse adeguatamente giustificato l’affermazione della sua responsabilità.
I Motivi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per due ragioni fondamentali, che delineano chiaramente i confini del suo potere di revisione.
La Valutazione delle Prove: Competenza Esclusiva dei Giudici di Merito
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella natura stessa delle critiche mosse dall’imputato. Egli chiedeva alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Tuttavia, la Corte di Cassazione è un giudice di ‘legittimità’, non di ‘merito’. Il suo compito non è stabilire ‘come sono andate le cose’, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Tentare di ottenere un riesame delle prove in questa sede è, per legge, un’azione non consentita.
La Genericità dei Motivi d’Appello
In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato ‘generico’. Questo significa che le argomentazioni dell’imputato non si confrontavano specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Invece di contestare punti precisi del ragionamento della Corte d’Appello, il ricorso si limitava a presentare deduzioni ampie e non circostanziate, inadeguate a scalfire la solidità della motivazione della condanna, che poggiava su plurimi elementi probatori.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene respinto per colpa del ricorrente, quest’ultimo è tenuto a pagare le spese del procedimento. Inoltre, la Corte lo condanna al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro, ritenuta ‘equa’ dai giudici.
le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte ribadiscono un principio fondamentale della procedura penale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, compiti che spettano esclusivamente al Tribunale e alla Corte d’Appello. L’inammissibilità scatta quando il ricorrente supera questo confine, proponendo censure che esulano dall’ambito del controllo di legittimità, o quando le censure sono formulate in modo vago e generico, senza un confronto puntuale con la decisione impugnata.
le conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi logici della motivazione, non su un semplice disaccordo con l’esito del processo di merito. La presentazione di un ricorso palesemente infondato o non consentito non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, che viene sanzionato per aver attivato inutilmente il massimo organo della giurisdizione penale.
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove e i fatti, cosa non permessa in sede di legittimità, e perché le argomentazioni erano generiche e non contestavano specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
Quali prove avevano portato alla condanna dell’imputato nei gradi precedenti?
La condanna si basava sull’osservazione diretta degli operanti, sulle dichiarazioni rese dall’acquirente e sul contenuto delle intercettazioni telefoniche.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27564 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27564 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME, che deduce il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità sia perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, sia perché prospetta deduzioni del tutto generich che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ribadito l’affermazione della responsabilità dell’imputato in relazione alle cessioni di sostanze stupefacente a lui ascritte sulla base dell’osservazione diretta da parte degli operanti, delle dichiarazioni rese dall’acquirente e del contenuto delle intercettazioni telefoniche;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19/04/2024.