Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Riesamina i Fatti
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una profonda conoscenza dei limiti procedurali. Un ricorso inammissibile non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 22470/2024) ribadisce un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo di legittimità. Analizziamo questa decisione per capire meglio i confini del giudizio di cassazione.
Il Contesto del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino, che lo aveva condannato per il reato previsto dall’articolo 644 del codice penale (usura). L’imputato, attraverso il suo legale, ha contestato la correttezza della motivazione della sentenza, sostenendo che i giudici avessero errato nella valutazione delle prove e nella ricostruzione storica degli eventi. In sostanza, il ricorrente ha proposto una propria versione dei fatti, diversa da quella accertata nei precedenti gradi di giudizio, sperando in un nuovo esame da parte della Cassazione.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa impostazione, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un caposaldo del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) valutano le prove e accertano come si sono svolti i fatti. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza non sia viziata da palesi illogicità. Non può, quindi, sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, né considerare ricostruzioni alternative dei fatti. Il ricorso è stato inoltre ritenuto meramente reiterativo di argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi con motivazioni logiche e giuridicamente corrette.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle sue motivazioni, la Corte ha richiamato una consolidata giurisprudenza, citando numerose sentenze precedenti che confermano questo principio. I giudici hanno chiarito che è precluso alla Corte di Cassazione non solo sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta nei gradi precedenti, ma anche “saggiare la tenuta logica della pronuncia” confrontandola con modelli di ragionamento alternativi.
La Corte ha rilevato che la sentenza della Corte d’Appello era, al contrario, ben motivata e priva di vizi logici. I giudici di merito avevano esplicitato chiaramente le ragioni del loro convincimento, applicando correttamente i principi giuridici per affermare la responsabilità penale dell’imputato e la sussistenza del reato. Di fronte a una motivazione coerente e giuridicamente fondata, qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti in sede di legittimità è destinato a fallire.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione della vicenda è netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza offre un importante monito pratico: un ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi specifici della sentenza impugnata, come l’errata applicazione di una norma di legge o una manifesta illogicità nel ragionamento del giudice. Sperare che la Suprema Corte riconsideri le prove o creda a una diversa versione dei fatti è un approccio sterile e controproducente, che porta unicamente a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ricorso era inoltre una semplice ripetizione di argomenti già respinti.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di giudice di legittimità. Ciò significa che deve verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza poter entrare nel merito della ricostruzione dei fatti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22470 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22470 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SALA CONSILINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 644 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, oltre ad essere meramente reiterativo di doglianze già esaminate e confutate con corretti argomenti logici e giuridici, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01), ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2-5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024
Il Consigliere Estensore