Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Guida in Ebbrezza
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato un ricorso inammissibile, consolidando principi fondamentali sia in materia processuale che sostanziale riguardo al reato di guida in stato di ebbrezza. Questa decisione offre spunti cruciali sull’importanza di formulare correttamente un ricorso e sui limiti di applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in contesti di elevata pericolosità. Analizziamo i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda una conducente condannata in primo grado dal Tribunale di Ferrara per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato da un tasso alcolemico particolarmente elevato, riscontrato pari a 2,39 g/l e 2,50 g/l. La Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della prima sentenza, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sull’aggravante, rideterminando la pena ma confermando la condanna nel resto. Avverso tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, contestando la valutazione delle prove e la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile sulla base di argomentazioni procedurali molto chiare. I giudici hanno osservato come i motivi presentati dalla difesa non fossero altro che una riproposizione dei motivi di gravame già discussi in appello. La difesa non ha effettuato il necessario confronto critico con la motivazione della sentenza di secondo grado, limitandosi a ripetere le proprie tesi. Questo vizio procedurale, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (richiamando la sentenza Galtelli delle Sezioni Unite), rende il ricorso inammissibile in partenza, poiché elude il suo scopo, che è quello di criticare la decisione impugnata, non di ignorarla.
Il Divieto di Riesame dei Fatti nel Giudizio di Legittimità
Un altro punto fondamentale della decisione riguarda la natura del giudizio in Cassazione. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di merito, ma di un giudice di legittimità. Ciò significa che non può riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Nel caso specifico, la difesa proponeva una ‘rilettura’ delle risultanze istruttorie, un’operazione preclusa in sede di legittimità. I giudici hanno ritenuto la valutazione della Corte d’Appello ‘congrua, non contradditoria e neppure manifestamente illogica’, e come tale, non sindacabile.
Perché Non È Stata Applicata la Particolare Tenuità del Fatto?
La Corte ha infine affrontato la questione della mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto). Anche su questo punto, il ricorso è stato respinto. La necessità di una sanzione penale è stata giustificata sulla base di elementi fattuali concreti. In particolare, i giudici hanno valorizzato:
* Il considerevole superamento del valore soglia: il tasso alcolemico era quasi cinque volte superiore al limite massimo della fascia più grave.
* La non esiguità del pericolo: la guida in quelle condizioni è avvenuta in prossimità di un nosocomio, e quindi in una zona ad alta frequentazione, aumentando il potenziale danno a terzi.
Questi elementi hanno dimostrato che l’offesa al bene giuridico tutelato (la sicurezza stradale) non poteva essere considerata ‘tenue’, giustificando pienamente la decisione dei giudici di merito di non applicare la causa di non punibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. Il primo, di natura processuale, è la constatazione che il ricorso si è limitato a riproporre le stesse doglianze dell’appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni esposte dalla Corte territoriale. Questo trasforma il ricorso in un atto sterile, incapace di attivare un vero controllo di legittimità. Il secondo pilastro è di natura sostanziale: la Corte riafferma che la valutazione dei fatti è di esclusiva competenza dei giudici di merito e che il suo sindacato è limitato al controllo della logicità e coerenza della motivazione, requisiti pienamente soddisfatti nel caso di specie. Sulla questione dell’art. 131-bis c.p., la motivazione è ancorata alla gravità concreta del fatto, desunta non solo dal dato numerico del tasso alcolemico, ma anche dal contesto spazio-temporale della condotta, che ne ha amplificato la pericolosità, rendendo la punizione necessaria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso per cassazione deve essere tecnicamente ben costruito e non può essere una semplice ripetizione di argomenti già spesi. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie ammonta a tremila euro. La decisione chiarisce inoltre che la gravità della guida in stato di ebbrezza non si misura solo con l’etilometro, ma anche valutando il pericolo concreto creato alla collettività, un fattore che esclude quasi automaticamente l’applicazione di istituti di favore come la particolare tenuità del fatto.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché si limitava a riproporre gli stessi motivi già presentati e respinti in appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, chiedeva una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
È possibile ottenere l’assoluzione per ‘particolare tenuità del fatto’ con un tasso alcolemico molto elevato?
Sulla base di questa decisione, è estremamente improbabile. La Corte ha stabilito che un tasso alcolemico così elevato (nel caso specifico, 2,50 g/l), unito al pericolo concreto creato guidando in una zona trafficata, costituisce un’offesa di tale gravità da non poter essere considerata ‘tenue’ ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della condanna decisa dalla Corte d’Appello. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38549 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38549 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di Ferrara di condanna della predetta pe reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c) e 2-bis, codice strada (tasso alcolemico pari a 2,39 g/I e 2,50 g/l, in Ferrara il 5/8/2018), sono state riconosciute le generich prevalenza sull’aggravante contestata e rideterminata la pena con conferma nel resto, depositando altresì successiva memoria, con la quale ha dedotto motivo nuovo e contestato la valutazione di inammissibilità del ricorso operata in sede di esam preliminare, illustrando i motivi;
ritenuto che i motivi (con i quali la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio motivazione quanto alla valutazione della prova della condotta ascritta e vizio del motivazione quanto alla mancata’ applicazione della causa di non punibilità di ‘cui all’a 131 bis, cod. pen.) si traducono nella riproposizione di motivi di gravame, non preceduta dal previo, necessario confronto con i motivi della decisione (sul punto, Sez. U, n. 882 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, inoltre, la difesa propone una inammissibile rilettura delle risultanze istrutt rispetto alle quali consta una valutazione complessiva dei giudici del gravame che, siccome congrua, non contradditoria e neppure manifestamente illogica, è per ciò solo sottratta al sindacato della Corte di legittimità (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601-01; sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, COGNOME, Rv. 273217-01), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099);
che, infine, il bisogno di pena è stato giustificato attraverso la valorizzazion elementi fattuali certamente utilizzabili ai fini del relativo vaglio, siccome riconduc parametri legali (non esiguità del pericolo, tenuto conto della prossimità a nosocomio e quindi, a zona molto frequentata, considerevole superamento del valore soglia);
che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 18 settembre 2024
La Consigliera est.
Il Presidnte
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