Ricorso Inammissibile: Guida in Ebbrezza e i Limiti del Giudizio di Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle ragioni che possono portare a un ricorso inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata, ribadendo un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti, ma deve limitarsi al controllo sulla corretta applicazione del diritto.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo e in secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza. La sua posizione era aggravata dal fatto di aver causato un incidente stradale, investendo un pedone. Nonostante la duplice condanna, la difesa decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso e le Obiezioni della Difesa
La difesa dell’imputato ha presentato diversi motivi di ricorso, tentando di scardinare l’impianto accusatorio. In particolare, sono state sollevate le seguenti doglianze:
* Omessa valutazione della condotta della persona offesa: Si sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato il comportamento del pedone investito, che avrebbe potuto contribuire al verificarsi dell’incidente.
* Travisamento della prova: La difesa lamentava un’errata interpretazione delle prove raccolte durante il processo.
* Vizi di motivazione: Si denunciava un difetto e una contraddittorietà nella motivazione della sentenza d’appello, con particolare riferimento alla mancata applicazione di cause di non punibilità (come la particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.) o di attenuanti.
La Decisione della Suprema Corte: la Dichiarazione di un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato in toto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale, constatando che il ricorso non possedeva i requisiti per essere esaminato. La conseguenza diretta è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si basa su un principio consolidato della procedura penale. I giudici hanno ritenuto che le doglianze sollevate non fossero altro che la riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha evidenziato vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
La Corte di Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Il suo compito è assicurare l’esatta osservanza della legge e l’uniforme interpretazione della giurisprudenza. Poiché i motivi del ricorso miravano a un riesame del fatto, e non a dimostrare un errore di diritto, sono stati giudicati non consentiti in questa sede.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Per accedere alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dai tribunali. È necessario, invece, dimostrare che la sentenza impugnata contenga specifici errori di diritto, come una violazione di legge o un vizio di motivazione che sia illogico o contraddittorio. Un ricorso che si limita a criticare l’apprezzamento delle prove da parte dei giudici precedenti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della condanna e oneri economici aggiuntivi per il ricorrente.
Perché il ricorso dell’automobilista è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure presentate erano una mera riproposizione di questioni già valutate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Non sollevavano vizi di legittimità, ma tentavano di ottenere un nuovo esame dei fatti, cosa non consentita in sede di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito non è riesaminare le prove o ricostruire i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna precedente diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1169 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1169 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELLAMONTE il 07/11/1978
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Chiono NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Ivrea per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale (con investimento di un pedone).
In data 05/09/24, sono pervenuti motivi aggiunti con cui il difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME deduce l’omessa valutazione della condotta della persona offesa ex art. 62, comma 1, n. 5, cod. pen., nonché il travisamento della prova del fatto.
Ritenuto che le doglianze sollevate con l’unico motivo (Difetto e contraddittorietà della motivazione con mancata valutazione di prova su fatto rilevante ai fini della decisione, nonché mancata applicazione dell’art. 41, comma 2, cod. pen., lamentandosi anche il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.) non sono consentite in sede di legittimità, perché riproducono di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. app.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il P sidente