Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
L’ordinanza n. 7071/2024 della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sull’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Un ricorso inammissibile non solo impedisce al giudice di esaminare il merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. In questo caso, la Suprema Corte ha rigettato l’appello di un imputato, confermando la decisione dei giudici di merito e condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 3 aprile 2023. L’imputato, ritenuto colpevole di un reato, aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando principalmente la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che la condotta del proprio assistito rientrasse in questa fattispecie, che permette di escludere la punibilità per reati considerati di lieve entità. Tuttavia, già i giudici di merito avevano escluso tale possibilità, valutando il fatto come grave e non occasionale.
L’Analisi della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione fondamentale di questa decisione risiede nella natura del ricorso stesso. I giudici di legittimità hanno osservato che l’atto presentato era ‘genericamente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito’. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi e specifici motivi di contestazione contro la sentenza d’appello, ma si è limitata a ripetere argomentazioni già respinte in precedenza. Questo vizio procedurale è una causa tipica di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Esclusione dell’Art. 131-bis: Le Motivazioni dietro la Gravità del Fatto
Il fulcro della decisione riguarda la corretta esclusione dell’art. 131-bis c.p. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo logico e coerente le ragioni per cui il fatto non poteva essere considerato di ‘particolare tenuità’. 
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si è basata su due pilastri evidenziati già nel giudizio di merito: la ‘gravità del fatto’ e la ‘sua non occasionalità’. Questi due elementi sono cruciali per l’applicazione dell’art. 131-bis. La norma, infatti, non può trovare applicazione solo sulla base della lieve entità della pena prevista, ma richiede una valutazione complessiva della condotta, del danno cagionato e del comportamento dell’autore. La riproposizione generica di tali argomenti in sede di legittimità, senza contestare specificamente le ragioni logiche della sentenza impugnata, rende il ricorso inammissibile.
Le conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità. Per questo, i motivi devono essere specifici e non meramente ripetitivi. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione che affrontino criticamente le motivazioni della decisione contestata, anziché limitarsi a una sterile riproposizione di tesi già sconfessate.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto ‘genericamente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito’, ovvero si limitava a ripetere argomenti già respinti in appello senza introdurre nuove e specifiche critiche.
Qual è stata la ragione principale per l’esclusione dell’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale?
L’applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) è stata esclusa a causa della ‘gravità del fatto’ e della ‘sua non occasionalità’, elementi che i giudici di merito hanno ritenuto sufficienti per non considerare il reato di lieve entità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7071 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7071  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CESENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché genericamente riproduttivo di cen adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudice di merito in ordine all della ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen. in ragione della gravità del fat occasionalità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024