Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non entra nel merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile e delinea con precisione i confini del giudizio di legittimità, specialmente in relazione ai reati di competenza del Giudice di Pace. Comprendere i motivi che portano a una declaratoria di inammissibilità è fondamentale per chiunque si approcci a un ricorso per Cassazione. Questo provvedimento ci permette di analizzare come la Suprema Corte applichi rigorosamente i limiti imposti dal legislatore ai motivi di ricorso.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato da un tribunale locale per il reato di minaccia (previsto dall’art. 612 del codice penale), decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua condanna era già stata confermata in secondo grado. Nel ricorso, pur richiamando formalmente una presunta violazione di legge, le sue argomentazioni si concentravano in realtà su critiche alla motivazione della sentenza e sulla ricostruzione dei fatti, aspetti che rientrano nelle cosiddette ‘doglianze di fatto’.
La Questione della Difesa e il Ricorso Inammissibile
Prima di entrare nel vivo della questione, la Corte ha affrontato un aspetto procedurale relativo alla difesa. Uno dei due avvocati dell’imputato aveva comunicato di non essere più il suo difensore. Tuttavia, la Corte ha chiarito che il procedimento era stato correttamente instaurato tramite la notifica all’altro difensore di fiducia, colui che aveva materialmente sottoscritto l’atto di ricorso. Questa precisazione sottolinea come la regolarità della costituzione del rapporto processuale sia un presupposto essenziale, ma in questo caso era stato pienamente rispettato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Il fulcro della decisione risiede nella natura dei motivi presentati dal ricorrente. La Suprema Corte ha rilevato che, nonostante il richiamo formale all’art. 606, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale (errore di diritto), il ricorso si sostanziava in realtà in doglianze di fatto o, al più, in vizi motivazionali.
Qui interviene la norma specifica che regola i ricorsi contro le sentenze d’appello per reati di competenza del Giudice di Pace. L’articolo 39-bis del d.lgs. n. 274/2000, in combinato disposto con l’art. 606, comma 2-bis c.p.p., limita fortemente i motivi per cui si può ricorrere in Cassazione in questi casi. In particolare, non è possibile denunciare vizi di motivazione.
La Corte, pertanto, ha applicato questo principio in modo rigoroso: poiché i motivi addotti dall’imputato rientravano proprio nella categoria esclusa dalla legge, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un controllo preliminare sulla conformità dell’impugnazione alle regole processuali.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non consentiti dalla legge.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non riesamina i fatti, ma si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione (quando consentito). Per i reati di competenza del Giudice di Pace, i limiti sono ancora più stringenti, escludendo del tutto il sindacato sulla motivazione. Chi intende ricorrere in Cassazione deve quindi formulare i propri motivi con estrema attenzione, concentrandosi esclusivamente su questioni di puro diritto, pena l’inevitabile dichiarazione di ricorso inammissibile.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati, sebbene formalmente invocassero una violazione di legge, si sostanziavano in realtà in critiche sulla valutazione dei fatti e in vizi di motivazione. Tali motivi non sono ammessi dalla legge per le sentenze di appello relative a reati di competenza del Giudice di Pace.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
È sempre possibile contestare la motivazione di una sentenza in Cassazione?
No. Come dimostra questo caso, per i reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso in Cassazione avverso la sentenza di appello non può essere fondato su vizi della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 2-bis, c.p.p. e dell’art. 39-bis del d.lgs. 274/2000.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36148 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36148 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a WOKING( GRAN BRETAGNA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2024 del TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia ex art. 612 cod. pen.;
Premesso che l’avviso di udienza è stato notificato anche all’AVV_NOTAIO, il quale ha inviato una nota alla cancelleria di questo ufficio rappresentando di non essere più difensore dell’imputato; chiarito che il rapporto processuale si è ritualmente costituito mediante notifica dell’avviso all’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia che ha sottoscritto il ricorso, e che quindi l’intervenuta rinuncia/revoca del mandato al secondo difensore è irrilevante ai fini in rassegna;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, seppure richiami l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., si sostanzia in doglianze di fatto o al più nella denuncia di vizi motivazionali non deducibili in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025