Il caso di furto e il ricorso inammissibile Cassazione
Nel panorama giuridico italiano, il diritto di difesa è un pilastro fondamentale, ma l’accesso ai gradi superiori di giudizio richiede il rispetto di requisiti formali e sostanziali molto rigorosi. Un esempio emblematico è rappresentato dalla recente ordinanza della Suprema Corte che ha analizzato un ricorso inammissibile Cassazione relativo a una condanna per furto in abitazione aggravato.
I fatti dietro il ricorso inammissibile Cassazione
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per il delitto di furto in abitazione, aggravato dalle circostanze del caso. Dopo la conferma della responsabilità penale in primo grado e successivamente dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, l’imputato ha scelto di adire la Corte di Cassazione.
I motivi del ricorso si concentravano principalmente su due punti: la pretesa illogicità della motivazione riguardante la sua identificazione tramite ricognizione fotografica e l’applicazione della recidiva. Secondo la difesa, gli elementi raccolti non avrebbero garantito la certezza della colpevolezza, lamentando una violazione di legge nel processo valutativo dei giudici di merito.
Analisi del ricorso inammissibile Cassazione
La Settima Sezione Penale ha esaminato l’impugnazione rilevando immediatamente un difetto strutturale dei motivi proposti. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che il ricorso non può limitarsi a una “pedissequa reiterazione” delle lamentele già sollevate e risolte nei precedenti gradi di giudizio.
Nel caso in esame, i motivi sono stati considerati non specifici ma soltanto “apparenti”. Questo accade quando la difesa omette di confrontarsi criticamente con le ragioni fornite dalla Corte di Appello, limitandosi a riproporre le medesime tesi difensive senza spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe errata dal punto di vista logico o giuridico.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha chiarito che la sentenza di appello aveva fornito una motivazione assolutamente adeguata e coerente con i principi di diritto. In particolare, il riconoscimento del ricorrente è stato giudicato affidabile e certo, basato su indicazioni puntuali fornite dai giudici di merito.
Inoltre, per quanto riguarda la recidiva, la decisione impugnata risultava in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La mancanza di una critica argomentata e rivolta specificamente alla sentenza oggetto di ricorso determina, secondo il codice di procedura penale, l’impossibilità per la Cassazione di entrare nel merito della questione, rendendo l’atto giuridicamente nullo ai fini del riesame.
Le conclusioni
In conclusione, la declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze gravose per il ricorrente. Oltre al passaggio in giudicato della condanna per furto aggravato, l’ordinanza ha stabilito la condanna al pagamento delle spese processuali. A ciò si aggiunge la sanzione pecuniaria di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende, misura prevista per scoraggiare l’instaurazione di ricorsi palesemente infondati o generici che appesantiscono inutilmente la macchina della giustizia.
Cosa accade se il ricorso per Cassazione ripropone gli stessi motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché non assolve alla funzione di critica argomentata verso la sentenza impugnata ma si limita a ripetere tesi già disattese.
È valida l’identificazione fotografica per una condanna di furto?
Sì, l’identificazione è valida se la motivazione dei giudici di merito che la pone alla base della condanna è coerente, affidabile e priva di contraddizioni logiche.
Quali sono le spese per un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto a pagare le spese del procedimento e una somma equitativa, solitamente tra i mille e i seimila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7786 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7786 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che conferma la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto penalmente responsabile per il delitto di furto in abitazione aggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità dell’imputato e alla sua individuazione fotografica, e il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale e motivazione apparente in relazione al riconoscimento della recidiva, sono inammissibilii perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequ reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01).
La Corte di appello ha fornito motivazione adeguata, cui sono estranee aporie argomentative (in particolare il riconoscimento del ricorrente è affidabile e certo, secondo le indicazioni della sentenza impugnata puntuali in proposito), e coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità su entrambi i temi.
3 Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/01/2026.