Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Requisiti di Specificità nel Furto Aggravato
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza dei requisiti formali e sostanziali per la presentazione di un’impugnazione, dichiarando un ricorso inammissibile contro una condanna per furto pluriaggravato. Questa decisione offre spunti fondamentali sulla specificità dei motivi di ricorso e sull’applicazione di alcune circostanze aggravanti, come l’esposizione della cosa alla pubblica fede in presenza di videosorveglianza.
Il Contesto del Caso: Dal Furto alla Condanna
Il caso ha origine da una condanna per furto pluriaggravato emessa dal Tribunale di Ravenna e confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato era stato ritenuto colpevole sulla base di prove significative, tra cui le riprese di videocamere di sorveglianza che avevano immortalato un furgone bianco, poi risultato nella sua disponibilità, sul quale era stata ritrovata parte della merce rubata. Nonostante il quadro probatorio, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando diversi aspetti della sentenza di secondo grado.
Le Ragioni del Ricorso: I Punti Contestati dall’Imputato
La difesa ha articolato il ricorso in quattro motivi principali, cercando di smontare l’impianto accusatorio e la decisione dei giudici di merito:
1. Vizio di motivazione sul quadro probatorio: Si lamentava la genericità e lacunosità delle prove, considerate insufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza.
2. Errata applicazione delle aggravanti: Veniva contestata l’applicazione delle circostanze aggravanti dell’esposizione della cosa alla pubblica fede e dell’aver commesso il fatto di notte.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: La difesa riteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente valutato gli elementi a favore dell’imputato.
4. Eccessività della pena: Si giudicava il trattamento sanzionatorio sproporzionato rispetto alla gravità del fatto.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato l’intero ricorso, dichiarandolo inammissibile per diverse ragioni che toccano i principi fondamentali del processo penale di legittimità.
Genericità e Aspecificità dei Motivi
Il primo motivo è stato giudicato una mera riproposizione delle argomentazioni già presentate e respinte in appello. La Cassazione ha ricordato che il ricorso non può essere una semplice ripetizione, ma deve contenere una critica argomentata e specifica contro le ragioni della sentenza impugnata. Allo stesso modo, il secondo motivo sulle aggravanti è stato definito ‘aspecifico’, perché non si è confrontato con la motivazione della Corte d’Appello, seguendo un approccio critico autonomo ma non pertinente.
L’Aggravante dell’Esposizione alla Pubblica Fede non è Esclusa dalla Videosorveglianza
Un punto cruciale riguarda l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede. La Corte ha chiarito, in linea con la giurisprudenza consolidata, che la sola presenza di un sistema di videosorveglianza non esclude automaticamente questa aggravante. Se il sistema non è idoneo a impedire la commissione del reato, la fiducia della collettività nell’inviolabilità del bene rimane l’unica protezione, giustificando così l’aumento di pena.
La Discrezionalità del Giudice su Attenuanti e Pena
Anche i motivi relativi al diniego delle attenuanti generiche e all’entità della pena sono stati respinti. La Corte ha ribadito che il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione sulla base degli elementi ritenuti decisivi. Inoltre, un obbligo di motivazione ‘rafforzata’ sulla pena scatta solo quando ci si discosta significativamente dal minimo edittale, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati dalla difesa erano privi dei requisiti essenziali di specificità e correlazione con la sentenza impugnata. In primo luogo, le critiche al quadro probatorio non erano altro che una ripetizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre una critica mirata alla logica della decisione di secondo grado. In secondo luogo, la contestazione sulle aggravanti è stata ritenuta aspecifica, in quanto non si confrontava con il ragionamento dei giudici di merito, i quali avevano correttamente spiegato perché la videosorveglianza non escludesse l’esposizione a pubblica fede e come il tempo di notte avesse agevolato il reato. Infine, le lamentele sulla mancata concessione delle attenuanti e sulla pena sono state ritenute infondate, poiché rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che aveva fornito una motivazione logica e adeguata alle circostanze del caso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante promemoria per gli operatori del diritto sull’importanza di redigere ricorsi per Cassazione che siano specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi. La decisione conferma che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo di legittimità il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. La sentenza chiarisce inoltre principi di diritto sostanziale, come la compatibilità tra l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede e la presenza di sistemi di videosorveglianza non pienamente efficaci, offrendo una guida chiara per casi futuri.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, i suoi motivi sono generici, si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, oppure non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza che si intende impugnare.
La presenza di telecamere di sorveglianza esclude l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede?
No, secondo la Corte, l’aggravante non è esclusa se il sistema di videosorveglianza non è idoneo a impedire la commissione del reato. In tal caso, la protezione del bene è ancora affidata principalmente al senso di onestà collettivo.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No, non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi per concedere o negare le attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6508 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6508 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna di condanna per il reato di furto pluriaggravato;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motiv quanto alla mancata assoluzione dal reato a lui ascritto per la lacunosità e genericità quadro probatorio – è indeducibile perché contiene doglianze che si risolvono nella pedissequ reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di mer dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricor La Corte di Appello ha ribadito come sia stato possibile ricostruire un quadro probatorio chi che non lascia dubbi riguardo alla colpevolezza dell’imputato grazie alle videocamere sorveglianza, che hanno immortalato il furgone bianco sul quale è stato controllato l’imputat dove era stata visualizzata parte della merce rubata;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motiva quanto alla mancata esclusione delle aggravanti ex art. 625 comma 1 e 7 e art. 61 n.5 cod.pen. – è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto d all’art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omette tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisi avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, de 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legitt secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risulti intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. La Corte di Appello infatti, ha specificato come la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubb fede non sia esclusa dall’esistenza nel luogo in cui si è consumato il delitto di un siste videosorveglianza non idoneo ad impedire la commissione del reato (in linea con la conforme giurisprudenza di questa Corte, ex multis, Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv 280157, Saja). Quanto all’altra aggravante, la Corte di appello ha chiarito che la commissio dell’illecito era stata agevolata dal tempo di notte e che non vi era alcuna circostanz neutralizzasse tale portata agevolatrice e il ricorso non formula, sul punto, alcun enunc critico;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motiv quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen.
pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anch considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudic di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili d ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilev rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato che il quarto motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motiva quanto all’eccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio – è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vice che sorreggono la scelta sanzionatoria. D’altronde l’obbligo di una motivazione rafforza sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al c di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.