Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il suo ruolo è quello di giudice della legge, non dei fatti. Con l’ordinanza in esame, è stato dichiarato un ricorso inammissibile perché la difesa cercava di ottenere una nuova valutazione delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Suprema Corte. Questo caso, relativo a un reato in materia di stupefacenti, offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il procedimento trae origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte d’Appello di Ancona per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, ovvero la detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità. L’imputato era stato trovato in possesso di una quantità di droga già suddivisa in 17 bustine, una modalità di confezionamento che, secondo i giudici di merito, indicava chiaramente la destinazione alla vendita.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando sia la valutazione sulla destinazione della sostanza sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche, basato sui suoi precedenti penali.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni della difesa, definendo il ricorso inammissibile per diverse ragioni. In primo luogo, le critiche mosse alla sentenza impugnata non denunciavano vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o motivazioni manifestamente illogiche), ma si limitavano a proporre una diversa lettura delle prove. La difesa, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di riesaminare i fatti e concludere, diversamente dai giudici di merito, che la droga fosse per uso personale e non per lo spaccio.
In secondo luogo, anche la censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata ritenuta infondata. La valutazione sulla personalità dell’imputato e sulla sua pericolosità sociale rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo a fronte di vizi logici evidenti, che nel caso di specie non sono stati riscontrati. Gli argomenti difensivi sono stati giudicati generici e meramente evocativi di presunti errori.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati. Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non di fungere da terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. La Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza d’appello era logica e ben fondata. La presenza di 17 bustine già pronte era un elemento fattuale forte a sostegno della tesi dell’accusa, rendendo ragionevole la conclusione sulla destinazione alla cessione. Pertanto, non sussisteva alcuna manifesta illogicità da censurare.
Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che il giudice di merito ha il potere discrezionale di negarle, soprattutto in presenza di precedenti penali che delineano una certa personalità dell’imputato. Contestare tale valutazione con argomentazioni generiche non è sufficiente per ottenere un annullamento della sentenza in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ha importanti implicazioni pratiche. Essa chiarisce che un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive, ma deve individuare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nella sentenza impugnata. La distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto è netta: la ricostruzione della vicenda spetta ai primi due gradi di giudizio. La Corte di Cassazione interviene solo per correggere gli errori nell’applicazione delle norme giuridiche, non per sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno esaminato le prove. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Per quali motivi un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile se, come in questo caso, propone motivi non consentiti dalla legge, come la richiesta di una nuova valutazione dei fatti del processo, che spetta solo ai giudici di merito. La Cassazione si limita a un controllo sulla corretta applicazione della legge (sindacato di legittimità).
Il confezionamento di droga in dosi è una prova sufficiente per l’accusa di spaccio?
Secondo l’ordinanza, la modalità di presentazione dello stupefacente, in questo caso 17 bustine già confezionate, è un elemento di prova che può ragionevolmente far propendere per la destinazione alla cessione a terzi (spaccio), piuttosto che per l’uso personale, senza che tale valutazione risulti illogica.
La negazione delle attenuanti generiche può essere contestata in Cassazione?
Sì, ma solo in casi limitati. La concessione o negazione delle attenuanti generiche è una valutazione ampiamente discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria, non se ci si limita a proporre argomentazioni generiche contro la valutazione della personalità dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6084 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6084 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
D-)
..visti gli atti e la sentenza impugnata; · GLYPH esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla responsabilità dell’imputato è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in presenza di argomentazioni non illogiche e fondate sulle risultanze del narcotest, che ha accertato la natura stupefacente della droga detenuta, e di prova della destinazione alla cessione in ragione delle modalità di presentazione trattandosi di stupefacente già confezionato in 17 bustine, dato che fa propendere per la ragionevolezza della efficacia drogante delle singole dosi e, comunque, della droga complessivamente detenuta piuttosto che denotare la manifesta illogicità della motivazione sul punto della sentenza impugnata;
né sono suscettibili di censura in questa sede le argoment:azioni spese nella sentenza impugnata per denegare, richiamando i precedenti dell’imputato, le circostanze attenuanti generiche: si tratta, infatti, di valutazione riconducibile a materia ampiamente discrezionale nella quale hanno assunto rilevanza aspetti della personalità dell’imputato che la difesa contrasta con argomentazioni meramente evocative di cumulativi vizi logici e, pertanto, generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 gennaio 2024
Il Consigliere relatore
Il Presi?