Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio sulle False Generalità
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità e sulle condizioni che rendono un ricorso inammissibile. La Corte di Cassazione, con una pronuncia chiara e sintetica, ha respinto il ricorso di un imputato condannato per aver fornito false generalità a un pubblico ufficiale, delineando i confini invalicabili per chi tenta di ottenere una terza valutazione del merito in sede di Cassazione.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato in primo grado e in appello per il reato di cui all’art. 495 del codice penale (false attestazioni a un pubblico ufficiale), ha presentato ricorso per Cassazione. La sua condanna derivava dall’aver mentito sulla propria identità. L’imputato ha basato il suo ricorso su tre motivi principali: la presunta carenza dell’elemento soggettivo del reato e il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente; la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); e una generica violazione di legge sull’affermazione di responsabilità penale.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Inammissibilità
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi addotti dal ricorrente, giungendo per ciascuno di essi a una conclusione negativa che ha portato alla dichiarazione di ricorso inammissibile.
La Rilettura dei Fatti e la Doppia Conformità
Il primo motivo, relativo alla colpevolezza e alla capacità di intendere e di volere, è stato giudicato inammissibile perché si risolveva in una richiesta di rilettura delle prove. La Cassazione ha ricordato che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la legittimità e la logicità della decisione impugnata. In questo caso, esisteva una “doppia conformità”: sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano raggiunto la stessa conclusione con motivazioni logiche e congrue. L’imputato stesso aveva ammesso di aver mentito “per paura”, dimostrando una scelta consapevole, il che escludeva la carenza dell’elemento soggettivo.
La Causa di Non Punibilità: un ricorso inammissibile per motivi procedurali e di merito
Il secondo motivo, riguardante l’omessa applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato ritenuto manifestamente infondato e precluso. Infondato nel merito, perché la gravità del fatto era accentuata dalla circostanza che l’imputato, nel fornire false generalità, era destinatario di un ordine di cattura. Tale elemento è stato considerato ostativo all’applicazione dell’istituto della particolare tenuità. Inoltre, il motivo era proceduralmente inammissibile perché non era stato sollevato come specifico motivo di appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
La Genericità come Causa di Inammissibilità
Infine, il terzo motivo è stato bocciato per la sua estrema genericità. Il ricorrente si era limitato a deduzioni assertive, senza una critica specifica e puntuale delle argomentazioni logico-giuridiche della sentenza d’appello. Una censura così formulata non consente al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. Il fulcro della motivazione risiede nella netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio dove si rivalutano le prove. Quando le sentenze di primo e secondo grado sono conformi e sorrette da una motivazione logica e coerente, le censure fattuali diventano inammissibili. Allo stesso modo, la Corte ha sottolineato il rigore formale richiesto per i motivi di ricorso, che devono essere specifici, pertinenti e, per determinate questioni come quella ex art. 131-bis, proposti già nel precedente grado di giudizio.
Le Conclusioni
La pronuncia conferma che la strada per la Cassazione è stretta e richiede il rispetto di precisi paletti procedurali e sostanziali. Non è sufficiente dissentire dalla valutazione dei giudici di merito; è necessario individuare vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione palese) e articolarli in modo specifico e non generico. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo chiude la vicenda processuale per l’imputato, condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, ma serve da monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento straordinario di controllo della legalità, non un’ulteriore occasione per rimettere in discussione i fatti del processo.
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità. In particolare, il primo motivo chiedeva una rilettura dei fatti, il secondo era manifestamente infondato e non era stato proposto in appello, mentre il terzo era troppo generico per essere esaminato.
È possibile chiedere l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte ha specificato che, ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., tale questione deve essere stata dedotta come motivo di appello. Se non viene sollevata nel giudizio di secondo grado, la relativa doglianza è preclusa e non può essere presentata per la prima volta in Cassazione.
Cosa significa che la Cassazione non può riesaminare i fatti del processo?
Significa che il ruolo della Corte di Cassazione è limitato al cosiddetto “sindacato di legittimità”. La Corte non può valutare nuovamente le prove o decidere se la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo grado e d’appello sia quella corretta, ma deve solo verificare che i giudici abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18251 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18251 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione per carenza dell’elemento soggettivo del reato, nonché per il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente – così come formulato non è consentito in questa Sede, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, i che è estraneo al sindacato di legittimità; ciò anche in relazione all’ipotesi della doppia conformità, quale è quella che sussiste nel caso in esame (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615), a fronte della logica e congrua motivazione con la quale il giudice di merito ha dato conto della propria valutazione delle risultanze processuali (si veda
pag. 2 della sentenza impugnata, ove la Corte di merito esclude che l’imputato fosse sotto l’effetto di stupefacenti e fosse incapace di autodeternninarsi, tanto da aver riferito di avere mentito ‘per paura’, quindi con scelta voluta e consapevole); invero, non è consentito alla Corte di cassazione saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (ex plurímis, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché la gravità del fatto – desunta dalla sentenza di merito altresì dalla circostanza che l’imputato, dichiarante false generalità, era colpito da ordine di cattura – risulta di per sé ostativa all’applicazione dell’istitu in questione e il motivo si limita a prospettare enunciati censori meramente generici e privi dell’indicazione dei presupposti legittimanti la pretesa applicazione della suddetta causa proscioglitiva; per altro, il motivo è altresì precluso, giacché non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità del ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio, è eminentemente generico in quanto privo della necessaria critica specifica delle logiche e congrue argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, atteso che si limita a deduzioni meramente assertive che non consentono al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/04/2024