Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del proprio sindacato in presenza di una “doppia conforme” e sulla configurabilità di alcune circostanze aggravanti. La decisione riguarda un caso di sostituzione di persona, ma i principi espressi hanno una valenza generale e offrono spunti di riflessione per chiunque operi nel diritto penale. Analizziamo i dettagli della vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Un individuo veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte di Appello per il reato di sostituzione di persona, previsto dall’art. 494 del codice penale. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi di doglianza.
In primo luogo, contestava la valutazione delle prove sulla sua responsabilità penale, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In secondo luogo, sosteneva che i giudici di merito avrebbero dovuto applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Infine, criticava il riconoscimento dell’aggravante del nesso teleologico e l’omessa motivazione su un’attenuante.
Il ricorso inammissibile e il principio della “doppia conforme”
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il primo motivo è stato respinto sulla base del consolidato principio della “doppia conforme”. Quando i giudici di primo e secondo grado giungono alla medesima conclusione sulla ricostruzione dei fatti e sulla responsabilità dell’imputato, le due sentenze formano un corpo decisionale unitario. Di conseguenza, il ricorrente in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse censure, ma deve individuare specifiche criticità nella motivazione della sentenza d’appello, cosa che nel caso di specie non era avvenuta.
La mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha sottolineato che l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. è esclusa in presenza di un comportamento abituale. Nel caso specifico, la pluralità di condotte reiterate poste in essere dall’imputato integrava proprio l’abitualità, ostacolando il riconoscimento della non punibilità. Inoltre, la valutazione sulla non tenuità delle condotte era stata adeguatamente motivata dalla Corte territoriale, senza che il ricorrente si confrontasse con tali argomentazioni.
L’aggravante del nesso teleologico
Infine, la Cassazione ha considerato infondato il terzo motivo. Ha chiarito che l’aggravante del nesso teleologico sussiste quando la volontà dell’agente è diretta a commettere un reato-fine, utilizzando un altro reato come mezzo. È irrilevante che il reato-fine sia stato poi estinto (ad esempio per remissione di querela) o che la querela non sia mai stata presentata. La doglianza relativa all’attenuante è stata invece giudicata inedita, in quanto non proposta nel precedente grado di appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su principi procedurali e sostanziali ben consolidati. La ratio principale dietro la declaratoria di inammissibilità risiede nel ruolo della Cassazione come giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. In presenza di una “doppia conforme”, questo controllo diventa ancora più stringente, e le critiche del ricorrente devono essere specifiche e puntuali, non generiche riproposizioni di argomenti già esaminati.
Sul piano sostanziale, la Corte ha ribadito che la reiterazione delle condotte è un indice di abitualità che impedisce l’applicazione di benefici come la particolare tenuità del fatto. Ha inoltre confermato un’interpretazione ampia dell’aggravante del nesso teleologico, svincolandone l’applicabilità dalle sorti processuali del reato-fine, poiché ciò che rileva è l’intenzione originaria dell’agente.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma la necessità di redigere ricorsi per Cassazione con estrema cura, evitando di sollevare questioni di fatto già ampiamente vagliate nei gradi di merito, soprattutto in caso di “doppia conforme”. La decisione sottolinea l’importanza di confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, pena la dichiarazione di un ricorso inammissibile. Dal punto di vista del diritto penale sostanziale, la pronuncia consolida l’orientamento restrittivo sull’applicazione dell’art. 131-bis in caso di condotte seriali e conferma la piena operatività dell’aggravante teleologica anche quando il reato-fine non è più perseguibile.
Quando un ricorso in Cassazione è inammissibile per il principio della “doppia conforme”?
Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado, saldandosi con essa in un unico corpo decisionale, e il ricorrente non si confronta specificamente con la motivazione della Corte di appello, ma ripropone censure generiche o di fatto già valutate.
L’aggravante del nesso teleologico si applica anche se il reato-fine non viene perseguito?
Sì, secondo la Corte l’aggravante è configurabile indipendentemente dalle sorti del reato-fine. È sufficiente che la volontà dell’agente fosse diretta a commettere il reato-fine e che a tale scopo si sia servito del reato-mezzo. L’eventuale estinzione del reato-fine per remissione di querela o la mancata presentazione della stessa è irrilevante.
Perché nel caso di specie non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha ritenuto che la pluralità di condotte reiterate poste in essere dall’imputato integrasse il requisito dell’abitualità, che costituisce una causa ostativa al riconoscimento della non punibilità, anche in presenza di un fatto di per sé di lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2764 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2764 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
sui ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ANAGNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE D’APPELLO DI ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale d Frosinone quanto alla responsabilità penale in ordine al delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. ;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della penale responsabilità dell’imputato – non è deducibile in sede di legittimità: il ricorrente non si confronta specificamente con la motivazione della Corte di appello, che conferma integralmente quella del Tribunale. Ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quelia di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzat valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01). In tal senso le argomentazioni non manifestamente illogiche e sussistenti, tutt’altro che apparenti, della Corte di appello integrano quelle della sentenz primo grado, cosicché le cioglianze relative -quanto alla sussistenza del fatto sub capo B), risultano aspecifiche oltre che versate in fatto;
Considerato che i secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. – é inammissibil in quanto manifestamente infondato e generico. Per un verso la Corte rileva la pluralità d condotte reiterate poste in essere, requisito che integra l’abitualità che costituisce causa osta al riconoscimento dell’esimente, anche in presenza di un fatto di lieve entità. Per altro le ste valutazioni rendono conto in modo non manifestamente illogico delle ragioni di non tenuità delle condotte, nell’ambito di una valutazione discrezionale offerta dalla Corte territoriale adeguata motivazione, con la quale il ricorso non si è però confrontato;
Considerato che il terzo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge in ordine a riconoscimento dell’aggravante del nesso teleologico e omessa motivazione quanto alla aggravante ex art. 62 n. 4 cod. pen. – è manifestamente infondato quanto alla prima doglianza in quanto, sussistente la condotta di reato, in ragione della lettura congiunta delle due senten di merito, corretta è l’applicazione della circostanza aggravante del nesso teleologico che configurabile indipendentemente dalla unicità o pluralità delle condotte criminose, o dal contestualità di queste ultime, essendo sufficiente che la volontà del soggetto agente sia diret alla commissione dei reato-fine e che a tale scopo egli si sia servito dei reato-mezzo: in tal se irrilevante, ai fini della configurabilità dell’aggravante, è l’intervenuta estinzione del re per remissione di querela (Sez. 5, n. 22 del 26/11/2019, dep. 2020, Rv. 277754 – 01; nello stesso senso, anche quando il reato-fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata, cfr. Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, Beliilli, Rv. 275456); la doglianza rela alla attenuante deil’art. 62 n. 4 cod. pen. è invece inedita, non risultando proposta con l’at appello, anche per quanto emerge dalla ricapitolazione dei motivi di appello nella sentenza impugnata, non contestata dai ricorrente sul punto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore delia Cassa delle ammende.
Cosi deciso il 5 novembre 2025