Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Doppia Conforme
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come viene trattato un ricorso inammissibile, specialmente quando questo si limita a riproporre questioni già decise nei precedenti gradi di giudizio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di due imputati, condannati per reati legati al commercio di prodotti con segni falsi, ribadendo i limiti del proprio sindacato e l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione. Questo caso sottolinea la funzione della Corte di Cassazione come giudice di legittimità e non come un terzo grado di merito.
Il Percorso Giudiziario: Dalla Condanna al Ricorso
I Fatti Contestati e la Condanna d’Appello
Due soggetti sono stati condannati dalla Corte d’Appello di Roma per i reati previsti dagli articoli 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 648 (Ricettazione) del codice penale, in relazione a un reato continuato. La sentenza di secondo grado aveva confermato la responsabilità penale degli imputati, basandosi su una ricostruzione dei fatti ritenuta solida e coerente con le prove raccolte.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Contro la decisione della Corte d’Appello, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due vizi: un’erronea interpretazione delle norme penali contestate e un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati. Essenzialmente, hanno contestato nuovamente la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano già portato alla loro condanna in appello.
La Valutazione sul ricorso inammissibile da parte della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 7 maggio 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che meritano un’attenta analisi.
Aspecificità e Reiteratività: i Vizi Capitali del Ricorso
Il fulcro della decisione risiede nella natura dei motivi presentati. La Corte li ha definiti ‘aspecifici’ e ‘reiterativi’.
* Aspecifici: i motivi non individuavano in modo chiaro e preciso i punti della sentenza d’appello che sarebbero stati viziati da errori di diritto o da illogicità manifesta.
* Reiterativi: i motivi non facevano altro che riproporre le stesse ‘doglianze’ (lamentele) già sollevate e respinte dalla Corte territoriale. In pratica, si chiedeva alla Cassazione di rivalutare il merito della vicenda, compito che non le spetta.
Il Principio della ‘Doppia Conforme’
La Corte ha inoltre evidenziato che la motivazione della sentenza d’appello era ‘esaustiva e conforme alle risultanze processuali’. Essa riprendeva, come è normale in caso di ‘doppia conforme’ (due sentenze di merito che giungono alla stessa conclusione), le argomentazioni del giudice di primo grado, indicando una pluralità di elementi idonei a dimostrare la colpevolezza degli imputati. Una tale ricostruzione, se logica e completa, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito si basa su ‘apprezzamenti di fatto’ che non possono essere qualificati come contraddittori o manifestamente illogici. Di conseguenza, tali valutazioni sono insindacabili in Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte non è quello di riesaminare le prove per fornire una propria versione dei fatti, ma solo di verificare che il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito sia corretto e privo di vizi evidenti. Poiché il ricorso non ha evidenziato tali vizi, ma si è limitato a riproporre una diversa lettura delle prove, è stato inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precisi vizi di legittimità e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo giudizio di merito. La reiterazione di argomenti già vagliati e respinti conduce unicamente a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori oneri economici per l’imputato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano aspecifici e si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza evidenziare vizi di legittimità o manifesta illogicità nella sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “reiterativi”?
Significa che gli appellanti hanno riproposto in Cassazione le medesime doglianze e critiche alla ricostruzione dei fatti che erano già state presentate e giudicate infondate nel precedente grado di giudizio (appello).
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
Oltre alla conferma della condanna, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25121 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25121 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che il primo ed il secondo motivo di impugnazione con cui i ricorrent lamentano erronea interpretazione degli artt. 474 e 648 cod. pen. e vizi motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati con sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espr sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territ I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risult processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralit elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti in ord reato continuato di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. (vedi pagg. 3- della se impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità insindacabili in questa sede;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili c condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 maggio 2024
Il ConsigliEstensore
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