Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello
L’ordinanza n. 44736 del 2023 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato in sede di legittimità, specialmente in materia di reati tributari. Il caso riguarda due imprenditori condannati per dichiarazione fraudolenta, il cui appello è stato respinto perché basato su motivi non consentiti in Cassazione. Analizziamo la vicenda per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Due legali rappresentanti di distinte società venivano condannati in primo grado per il reato di dichiarazione fraudolenta. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la sentenza (dichiarando la prescrizione per alcune condotte e riducendo una confisca), confermava la responsabilità penale degli imputati. Avverso tale decisione, gli imprenditori proponevano ricorso per cassazione, sollevando diverse questioni.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo della Cassazione
Gli imputati basavano il loro appello principalmente su tre punti:
1. Mancanza dell’elemento psicologico: Sostenevano l’assenza del dolo di evasione, ovvero l’intenzione di frodare il fisco. A loro avviso, la Corte d’Appello aveva valutato erroneamente le prove.
2. Errato calcolo della prescrizione: Uno dei ricorrenti contestava il calcolo dei termini di prescrizione del reato.
3. Errato calcolo della pena: L’altro ricorrente lamentava un errore nel calcolo dell’aumento di pena per un reato connesso.
È fondamentale ricordare che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito delle valutazioni probatorie.
Il Ricorso Inammissibile e la Decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando tutte le argomentazioni proposte. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale.
La Censura sul Dolo di Evasione
Il motivo principale, relativo alla mancanza di dolo, è stato liquidato come una ‘censura di merito’. I ricorrenti, infatti, non denunciavano una violazione di legge o un vizio logico manifesto della motivazione, ma proponevano una lettura alternativa delle prove già ampiamente e accuratamente valutate dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito che non è possibile contestare la ‘persuasività’ o ‘l’adeguatezza’ della motivazione, né sollecitare una diversa comparazione delle prove, quando il ragionamento del giudice di merito è esente da vizi logici evidenti. La Corte territoriale aveva spiegato in modo esaustivo perché riteneva sussistente il dolo e inesistenti le fatture contestate.
Gli Errori di Calcolo: Prescrizione e Pena
Anche gli altri due motivi sono stati giudicati manifestamente infondati. Il calcolo della prescrizione era stato contestato includendo erroneamente la data di deposito della sentenza d’appello, un dato irrilevante. Allo stesso modo, l’errore sul calcolo della pena era basato su un’interpretazione errata della decisione di secondo grado, che aveva correttamente applicato un aumento per ciascun reato satellite e non un aumento complessivo come sostenuto dal ricorrente.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
La decisione della Cassazione si fonda sul principio che il ricorso di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio sui fatti. La Corte ha applicato un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui sono inammissibili tutte le doglianze che ‘attaccano’ la valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito, a meno che la sua motivazione non sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione accurata ed esaustiva, rendendo le critiche dei ricorrenti un mero tentativo, non consentito, di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: i motivi devono essere rigorosamente formulati come violazioni di legge o vizi logici della motivazione, non come un dissenso sull’interpretazione delle prove. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo il rigetto dell’impugnazione, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La pronuncia serve quindi da monito sull’importanza di strutturare un ricorso di legittimità in modo tecnicamente corretto, concentrandosi sui profili di diritto e non su quelli di fatto, già definiti nei precedenti gradi di giudizio.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato una ‘censura di merito’ inammissibile?
Un motivo è considerato una censura di merito inammissibile quando, invece di denunciare una violazione di legge o un vizio logico della motivazione, si limita a criticare la valutazione delle prove fatta dal giudice dei gradi precedenti o a proporre una lettura alternativa dei fatti. La Cassazione non può riesaminare le prove, ma solo controllare la correttezza giuridica e la logicità della sentenza.
Perché la Cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi agli errori di calcolo?
La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati perché basati su presupposti errati. Nel caso della prescrizione, il ricorrente aveva inserito nel calcolo un dato irrilevante (la data di deposito della sentenza d’appello). Nel caso dell’aumento di pena, il ricorrente aveva frainteso la decisione della Corte d’Appello, che aveva operato un aumento per ciascun reato e non un aumento complessivo.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44736 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44736 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
• COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia in data 02/12/2022, che aveva parzialmente riformato (dichiarando estinta per prescrizione una parte RAGIONE_SOCIALE condotte ascritte al COGNOME, nonché revocando la confisca per equivalente al COGNOME e riducendola quanto al COGNOME) la condanna pronunciata in primo grado per i delitti di dichiarazione fraudolenta loro rispettivamente ascritti nelle rispettive qualità di legali rappresentanti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che le censure veicolate con il primo motivo di ricorso proposto da entrambi gli imputati, relative alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato (che possono essere qui trattate congiuntamente) siano inammissibili, risolvendosi nella censura del merito RAGIONE_SOCIALE valutazioni diffusamente espresse dalla Corte territoriale (in linea con il primo giudice) e nella riproposizione di una lettu alternativa del compendio probatorio, il cui apprezzamento è in questa sede precluso, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probator del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01). D’altra parte, la Corte d’Appello ha esamiNOME in modo particolarmente accurato ed esaustivo le risultanze in atti, confermando (nei limiti già precisati) la condanna emessa in primo grado, ritenendo in particolare sussistente anche il dolo di evasione (cfr. pag. 9, in linea con quanto osservato dal primo giudice e riassunto a pag. 6) e chiarendo dettagliatamente le ragioni per le quali doveva ritenersi confermata la valutazione di inesistenza RAGIONE_SOCIALE fatture portate in dichiarazione (cfr. pag. 10 seg., in particolare pag. 11 quanto alle criticit presenti nella valutazione dell’RAGIONE_SOCIALE e pag. 12 quanto alle valutazioni espresse dal consulente della difesa); Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale ritenuto che il secondo motivo proposto dal COGNOME sia manifestamente infondato, dal momento che il ricorrente inserisce, nel calcolo del termine massimo
prescrizionale, un riferimento alla data di deposito della sentenza d’appello, che risulta invece pacificamente estraneo al predetto calcolo; ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba 13ervenirsi quanto al secondo motivo proposto dal COGNOME, il quale ha prospettato un errore di calcolo in realtà insussistente, avendo la Corte d’Appello chiaramente operato un aumento della pena base nella misura di mesi due di reclusione per ciascun reato satellite (cfr. pag. 13 della sentenza), e non di mesi due complessivi c:orne erroneamente prospettato nel motivo di ricorso; ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al pagamento della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023
Il Consigl COGNOME estensore COGNOME
Il Presidente