Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: i requisiti di ammissibilità del ricorso. Quando un’impugnazione non presenta una critica puntuale e argomentata della decisione precedente, il rischio concreto è che venga dichiarata inammissibile, senza neppure entrare nel merito della questione. Questo caso offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità delle doglianze venga respinto, soprattutto quando le critiche riguardano il trattamento sanzionatorio già motivato dai giudici di merito.
I Fatti di Causa
Il procedimento nasce da una condanna per concorso in un tentativo di furto aggravato in abitazione. La Corte d’Appello di Bologna, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado con una rideterminazione della pena, aveva confermato nel resto la condanna. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione contro tale decisione, lamentandosi essenzialmente del trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati, giudicati privi della necessaria analisi critica delle argomentazioni che sorreggevano la sentenza impugnata. Le doglianze, secondo i giudici di legittimità, si limitavano a contestare la quantificazione della pena in modo generico, senza confrontarsi specificamente con le ragioni esposte dalla Corte territoriale.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su principi giuridici consolidati, richiamando anche precedenti pronunce. Il punto centrale è che un ricorso, per essere ammissibile, non può limitarsi a una semplice riproposizione di lamentele già esaminate, ma deve contenere una critica specifica e argomentata dei punti della decisione che si intendono contestare. 
Nel caso specifico, i giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse ampiamente giustificato la congruità della pena inflitta, valorizzando una serie di elementi negativi a carico dell’imputato:
*   La violazione di precedenti misure cautelari.
*   L’inosservanza delle norme in materia di immigrazione.
*   La presenza di una denuncia per altri tre reati (un furto e due episodi legati a stupefacenti).
*   Una “scarsissima resipiscenza”, ovvero una quasi totale assenza di pentimento.
*   Lo stato avanzato dell’azione criminosa al momento dell’interruzione.
Di fronte a una motivazione così dettagliata e ancorata a fatti precisi, le lamentele generiche dell’imputato sul trattamento sanzionatorio non potevano che risultare inefficaci. La Cassazione non può riesaminare il merito delle valutazioni fatte dai giudici dei gradi precedenti, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della loro motivazione. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi logici o giuridici, il ricorso è stato correttamente dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso al giudizio di legittimità richiede rigore e specificità. Non è una terza istanza di merito dove ridiscutere i fatti o la valutazione della pena. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione che non riesce a individuare e contestare con precisione i vizi di legittimità della sentenza impugnata. Per gli operatori del diritto, questa decisione è un monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione che siano analitici e critici, e non mere ripetizioni di doglianze generiche. Per l’imputato, la declaratoria di inammissibilità comporta, oltre alla conferma della condanna, anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
 
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è proposto per motivi non specifici e privi di una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, violando così i requisiti previsti dall’art. 606, c. 3, c.p.p.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per giustificare la pena inflitta?
La Corte d’Appello ha fondato il suo giudizio di congruità della pena su precisi elementi, quali la violazione di misure cautelari, l’inosservanza delle norme sugli stranieri, una denuncia per altri tre reati, una scarsissima resipiscenza e la fase avanzata della condotta criminosa.
È sufficiente lamentarsi della quantità della pena per ottenere una riforma della sentenza in Cassazione?
No, non è sufficiente. L’ordinanza chiarisce che le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono inammissibili se sono generiche e se i giudici di merito hanno fornito argomentazioni logiche e congrue per giustificare la pena, come avvenuto in questo caso.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6648 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6648  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso con difensore avverso la della Corte d’appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata in part rideterminazione della pena e conferma nel resto, quella del Tribunale di quella citt del predetto per concorso in un tentativo di furto aggravato in abitazione (in Cast 27/7/2022);
ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, c. 3, c.p.p., p motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 d Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) inerendo al trattamento sanzionatorio, viceversa giustificato dai giudici d argomentazioni che non evidenziano alcuno dei vizi deducibili in sede di legittimità;
rilevato, in particolare, che la Corte territoriale ha, contrariamente a quanto as valorizzato precisi elementi per fondare il proprio giudizio di congruità [violaz cautelari, inosservanza delle norme sugli stranieri, denuncia per altri tre reat ipotesi in materia di stupefacenti), scarsissima resipiscenza; fase avanzata criminosa nel momento in cui la stessa è stata interrotta;
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pa spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 17 gennaio 2024