Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Condanna alle Spese
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la presentazione di un ricorso inammissibile, basato su argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti, non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche precise conseguenze economiche per chi lo propone. L’ordinanza in esame offre uno spunto chiaro su come la Suprema Corte gestisce i tentativi di rimettere in discussione decisioni già motivate in modo logico e coerente.
Il Fatto: La Richiesta di Continuazione tra Reati
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente lamentava, come unico motivo di doglianza, la violazione di legge e il difetto di motivazione riguardo al mancato riconoscimento del cosiddetto “vincolo della continuazione” (previsto dall’art. 81 del codice penale) tra i fatti oggetto del procedimento in corso e quelli giudicati con una precedente sentenza.
In sostanza, l’imputato sosteneva che i diversi reati da lui commessi fossero parte di un unico “disegno criminoso”, una circostanza che, se riconosciuta, avrebbe comportato un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile e Reiterativo
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (ossia, se il vincolo della continuazione esistesse o meno), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione.
La Corte ha stabilito che il motivo proposto era non solo “manifestamente infondato”, ma anche “puramente reiterativo”. Ciò significa che il ricorrente non ha introdotto nuovi e validi argomenti giuridici, ma si è limitato a riproporre le stesse questioni già presentate e analizzate dalla Corte d’Appello, la quale aveva fornito una risposta con argomentazioni specifiche e fattuali.
Le Motivazioni della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno basato la loro decisione su due pilastri fondamentali:
1. Reiterazione dei Motivi: Il ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già respinte nel giudizio d’appello. Deve, al contrario, criticare in modo specifico le ragioni della decisione impugnata, evidenziandone eventuali errori di diritto o vizi logici. In questo caso, il ricorso si è limitato a ripresentare la stessa tesi, ignorando di fatto la risposta già fornita dal giudice precedente.
2. Logicità della Sentenza d’Appello: La Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello aveva esplicitato in modo chiaro, in particolare a pagina 5 della sua sentenza, le ragioni del proprio convincimento. Tali argomentazioni sono state ritenute prive di illogicità o contraddittorietà, rendendo quindi l’impugnazione priva di qualsiasi fondamento apprezzabile.
Di conseguenza, non essendoci i presupposti per un riesame, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Manifestamente Infondato
La pronuncia di inammissibilità ha avuto conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. Conformemente alla legge, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
L’ordinanza, quindi, funge da monito: l’accesso al giudizio di legittimità è un diritto da esercitare con serietà, attraverso la formulazione di critiche pertinenti e specifiche alla sentenza impugnata, e non come un ulteriore tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti già ampiamente discussi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e puramente reiterativo, ovvero si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte con motivazioni logiche e non contraddittorie dalla Corte d’Appello.
Qual era l’oggetto principale del ricorso?
L’oggetto principale del ricorso era la contestazione del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, previsto dall’art. 81 del codice penale, tra i reati del presente procedimento e quelli di una precedente sentenza.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28788 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28788 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TEANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto di motivazione circa il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto del presente procedimento penale fatti di cui alla sentenza n. 5934/2021 della Seconda Sezione della Corte di Appello di Napoli è manifestamente infondato oltre che puramente reiterativo di aspetti già devoluti all’analisi della corte di appello che vi ha risposto con spec argomenti di fatto;
considerato che il giudice di merito, in particolare a pagina 5 della sentenza impugnata, ha esplicitato con argomenti privi di illogicità e contraddittorietà ragioni del suo convincimento;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.