Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1731 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1731 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 1732 sez.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
-Relatore-
UP – 18/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di: COGNOME NOME, nata a Vicenza il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Villadose il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità di tutti i ricorsi; udito il difensore e procuratore speciale delle parti civili costituite, AVV_NOTAIO, che ha illustrato le conclusioni scritte trasmette il 9 dicembre 2025, che ha nuovamente depositato in udienza ed ha chiesto la liquidazione delle spese, rimettendosi alla Corte per la loro quantificazione; uditi i difensori degli imputati, AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO per COGNOME e COGNOME, NOME COGNOME per COGNOME, che hanno esposto i rispettivi motivi di ricorso, insistendo entrambi per l’annullamento della sentenza impugnata.
La Corte di appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la sentenza di primo grado impugnata, limitatamente all’affermazione di responsabilità per il reato descritto al capo C (rapina del 29 marzo 2013) nei confronti del solo NOME COGNOME, che ha prosciolto da tale reato, rideterminando conseguentemente per quest’ultimo la pena per i reati di cui ai capi A, E e G. La Corte ha confermato, nel resto, la decisione assunta dal Tribunale di Padova il 18 settembre 2023, nei confronti di NOME COGNOME (capo A), NOME COGNOME (capo A), NOME COGNOME (capi A, C, E, G).
1.1. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati tutti, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
NOME COGNOME e NOME COGNOME (capo A), motivi comuni.
2.1. Inosservanza della legge processuale penale e vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, in riferimento a quanto dispone l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), in relazione alla valutazione del compendio indiziario atto all’affermazione della responsabilità per i reati di concorso nella rapina (capo a) commessa in Montegrotto Terme il 13 maggio 2013.
La Corte avrebbe sopravvalutato gli elementi probatori originati dalla chiamata in correità di NOME COGNOME, inaffidabile personalmente, mossa da acredine e rancore nei confronti della COGNOME, inattendibile nel narrato e assolutamente non riscontrata ab extrinseco , atteso che difetta graficamente il segmento di motivazione che la Corte aveva preannunciato, richiamando il paragrafo 5.1., che di tali argomenti di riscontro invece non tratta.
2.2. COGNOMEzione della legge penale sostanziale, inesistenza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte assolutamente omesso la motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità in concorso per la rapina contestata al capo A, non avendo spiegato, pur a fronte di specifici argomenti di gravame, in quale specifica attività sarebbe consistito il contribuito agevolatore offerto dai ricorrenti all’azione collettiva.
2.3. I medesimi vizi attengono alla riconosciuta responsabilità dei ricorrenti per i fatti così come aggravati, non avendo la Corte spiegato le ragioni della riconosciuta consapevolezza e volontà concorrente dei fatti aggravatori contestati; come pure, in subordine, per non aver ritenuto nella fattispecie la minima efficacia causale (art. 114 cod. pen.) del ruolo concorsuale svolto dai due ricorrenti nei fatti realizzati principalmente e materialmente da altri.
NOME COGNOME (capi A, C, E, G).
3.1. COGNOMEzione della legge penale sostanziale e vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., artt. 62 bis, 133, 628 comma terzo, cod. pen.), quanto al trattamento sanzionatorio ed -in specie- quanto al giudizio di valenza operato dalla Corte, che non ha argomentato la misura egualitaria della pena irrogata a chi, come il COGNOME, ha sempre agito a volto scoperto e chi, invece, aveva consumato le rapine sempre col volto travisato. La Corte non ha pertanto argomentato sul terzo ed il quarto dei motivi di appello, ove si era specificamente attestata la censura di merito.
4. NOME COGNOME (capi A, E, G).
4.1. COGNOMEzione della legge penale sostanziale e inosservanza di quella processuale, vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e; artt. 628 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.), in relazione all’accertamento della responsabilità per i fatti contestati, avendo la Corte omesso di argomentare concretamente sulla affidabilità dei soggetti chiamanti in correità (COGNOME e COGNOME), sulla attendibilità del narrato, sulla genesi inautonoma delle loro scelte collaborative e sulla natura, anzi, concordata della collaborazione; infine, sulla assoluta carenza di elementi estrinseci di riscontro al narrato, concretamente individualizzanti (capi A, E, G).
4.2. COGNOMEzione della legge penale sostanziale e vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., artt. 69, cod. pen.) sono inoltre denunciati quanto al trattamento sanzionatorio ed in specie quanto al giudizio di valenza operato dalla Corte, che non ha punto argomentato la scelta di non ritenere prevalenti le -pur riconosciute- circostanze attenuanti generiche.
4.3. L’ultimo motivo è incentrato sulla violazione della legge penale, quanto a posologia della sanzione, che non si è attestata sul minimo edittale ed ha argomentato tale scostamento in maniera assolutamente illogica e intimamente contraddittoria rispetto alla scelta di non applicare la recidiva, proprio per la scarsa significanza del precedente che grava la biografia criminale del ricorrente.
All’udienza pubblica del 18 dicembre, la Corte -sulle conclusioni rassegnate dalle parti- riservava la decisione in camera di consiglio, all’esito della quale dava lettura del dispositivo della decisione, sorretta dai seguenti argomenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Evidenti ragioni di sintesi sistematica consigliano la trattazione unitaria dei motivi di ricorso comuni. Saranno quindi trattati in idem i motivi comuni svolti nell’interesse dei ricorrenti, portando -tali motivi- censura ai criteri di valutazione del compendio probatorio di natura logica e storico-dichiarativa ed all’esame dei fatti, giacché tutti tali argomenti appaiono orientati verso la medesima soluzione processuale.
1.1. Inammissibili, a fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, si rivelano le doglianze (comuni ai ricorrenti) svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della prova, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa del compendio già formatosi nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01 Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O. Rv. 262965).
Le censure svolte con detti motivi si risolvono peraltro nella pedissequa riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel
merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l’inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, COGNOME, Rv. 244181). E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l’indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584).
1.3. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che:
L’identificazione dei ‘basisti-accompagnatori’ COGNOME, COGNOME e COGNOME (il cui ruolo era stato già delineato, pur senza indicarne le generalità, dal COGNOME, che aveva confessato le rapine commesse, descrivendone i dettagli nei particolari) è avvenuta ad opera di NOME COGNOME, che ha descritto nel dettaglio il ruolo proprio e quello dei concorrenti. Il narrato di quest’ultima (intimamente coerente e soggettivamente attendibile, per la evanescenza stimata effimera delle ragioni di astio, interesse e malanimo indicate dalla difesa) è stato poi confermato (secondo quanto prescrive il dettato del comma 3 dell’art. 192 del codice di rito) dagli elementi autonomi di riscontro evidenziati alle pagine 18 e 19 (per COGNOME e COGNOME), da 22 a 25 (per NOME COGNOME) della sentenza impugnata. Si tratta della
valorizzazione di elementi del tutto autonomi rispetto al narrato della chiamante (che già aveva indicato circostanze precise coincidenti con quelle anonime già descritte dal COGNOME) e consistenti nell’esame di tabulati telefonici, tracciamento di apparecchi cellulari, esame degli spostamenti autostradali, possesso della vettura usata per raggiungere il luogo del commesso reato e possesso dell’abitazione usata per fare il punto della situazione (capo A) la sera precedente la rapina e la mattina stessa del fatto. Si aggiunga poi che la COGNOME è stata indicata precisamente anche dalle parti civili (rapina descritta al capo A) quale persona che, profittando dell’amicizia dei gioiellieri aveva assunto informazioni sulla collocazione della cassaforte all’interno della gioielleria, escludendo la presenza di armi (da fuoco) nella disponibilità dei gioiellieri (capo A). Quanto ai capi E e G, la precisa chiamata svolta nei confronti di NOME COGNOME da NOME COGNOME (già confortata dalla descrizione precisa dell’occorso e dei ruoli emergente dalla narrazione del COGNOME) è rimasta corroborata dagli elementi esterni precisamente indicati alle pagine 23 e 24 della sentenza impugnata. Si tratta, anche in questo caso, di elementi documentali che si raccordano perfettamente al narrato, secondo una concatenazione logica che non presta il fianco a rilievi di sorta.
Appare, pertanto, davvero assertiva la critica demolitoria proposta con i motivi di ricorso (COGNOME, COGNOME e COGNOME), che, oltre ad evidenziare (per gli ultimi due) un lapalissiano error calami nella indicazione del paragrafo 5.1. (in luogo del 9.1. corretto), manifesta, per tutti, di non confrontarsi assolutamente con la motivazione spesa sul punto dalla Corte territoriale. I dati del tracciamento digitale delle utenze in uso ai partecipi, il prudente e strategico spegnimento degli apparecchi cellulari in coincidenza con la consumazione delle rapine (capi E e G, COGNOME), completano il quadro dei riscontri di natura assolutamente oggettiva e individualizzante, offrendo logico ed ulteriore conforto alla ricostruzione ineccepibile delle responsabilità individuali e dei ruoli sapientemente ricostruiti nel giudizio di merito.
Le conclusioni fondate sulla analisi di elementi indiziari (analisi del traffico telefonico, tracciamento e localizzazione delle utenze cellulari in uso agli imputati, chiamate in correità) convergono verso la individuazione di dettagliati scopi comuni, di una comune ideazione, di un comune programma, della messa a disposizione di mezzi assicurati dal COGNOME, certamente usati nelle circostanze descritte in imputazione, delle informazioni logistiche e toponomastiche offerte da COGNOME e COGNOME (capo A).
I dati certi, evidenziati nella doppia motivazione di merito, costituiscono dunque un caleidoscopio indiziario che è stato, nella sede propria, composto in un mosaico di tessere collimanti (anche cronologicamente), secondo una logica
ineccepibile, fondata essenzialmente sull’incrocio di dati narrativi e dati iconografici, confermati dalle acquisizioni documentali.
1.4. Si può quindi fondatamente affermare che la ricostruzione logica dei fatti svolta nei gradi di merito ha correttamente consentito di ricostruire le vicende contestate (capi A, E e G), assegnando a ciascuno degli imputati oggi ricorrenti i ruoli descritti nella imputazione e sviluppati più dettagliatamente nel corso della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado.
In punto di logica ricostruzione del fatto e riconoscimento delle rispettive responsabilità, dunque, la duplice pronuncia conforme, anche per come ha argomentato l’apprezzamento della prova, non è censurabile con i motivi di ricorso nella sede di legittimità nei confronti dei nominati ricorrenti.
1.5. Non diversamente deve ritenersi per la congrua motivazione spesa in ordine alla consapevolezza degli imputati COGNOME e COGNOME circa le modalità (circostanziali) della rapina contestata al capo A, atteso che, argomenta la Corte, costoro erano presenti sia la sera prima dell’evento, che la stessa mattina (come pure il COGNOME) e certamente furono portati a conoscenza (come indicato anche dalla COGNOME) delle concrete circostanze dell’azione (numero di persone riunite e uso di armi).
1.6. La Corte territoriale ha, altresì, avuto modo di spiegare, in aderenza alle emergenze probatorie, quale efficace ed essenziale ruolo ebbero nella dinamica dei fatti e nella determinazione degli eventi tutti i ricorrenti, non potendo certo stimarsi come minimale l’apporto causale (anzi essenziale) da ciascuno offerto all’impresa consumata in concorso. Si ha concorso ai sensi dell’art. 110 cod. pen. ogni qualvolta l’agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell’illecito e quindi anche quando con la propria presenza concordata collabora alla realizzazione del proposito criminoso altrui (Sez. 1, n. 1172, del 27/11/1991, COGNOME, Rv. 189075; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Rv. 229200). Non si tratta dunque di sopravvalutare un apporto partecipativo che non cade nel momento più arroventato della vicenda violenta, quanto piuttosto di riconoscere che la partecipazione ad un progetto comune e condiviso risponde alla clausola di equivalenza causale scandita all’art. 110 del codice penale, costituendo ciascun contributo, anche in funzione informativa, logistica di individuazione e attesa, accompagnamento o copertura della fuga, un segmento essenziale per la realizzazione del fatto già oggetto di comune programmazione (da ultimo in fattispecie consimili, Sez. 2, n. 21453, del 05/03/2019, Rv. 275817; Sez. 4, n. 49364, del 19/7/2018, Rv. 274037; Sez. 3, n. 9844, del 17/11/2015, Rv. 266461).
1.7. Come pure deve ritenersi per la censurata genericità della contestazione (ancora COGNOME e COGNOME), atteso che, anche a fronte di una condotta concorsuale non definita specificamente nel dettaglio del singolo contributo
eziologico, nel corso del giudizio di primo grado gli imputati hanno avuto modo di interloquire su ogni dettaglio della condotta oggetto di prova (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023 – 01), potendo poi su ciascuna delle circostanze definite in dibattimento proporre impugnazione di merito e di legittimità.
1.8. Le residue doglianze (comuni a COGNOME e COGNOME) svolte con i motivi di ricorso attengono al peso conferito alle attenuanti generiche nel bilanciare le aggravanti pure riconosciute, con pretesa di prevalenza da parte dei ricorrenti, oltre alla misura eccessivamente rigorosa delle sanzioni inflitte. Anche queste censure si risolvono tuttavia in altrettante ragioni di inammissibilità, avendo la Corte motivato esaustivamente sulla carenza motivi che possano deporre per la pretesa prevalenza di circostanze fattuali atte ad esser qualificate in senso ulteriormente attenuante, tenendo in debita considerazione anche i precedenti specifici, l’entità del danno, la intensità del dolo reso manifesto dalla complessa organizzazione di uomini e mezzi, argomentazioni con le quali i motivi di ricorso non si confrontano, reiterando le generiche doglianze già svolte con i motivi di gravame. Misura della pena base, aumento per la continuazione con i reati satellite, sono tutti aspetti congruamente argomentati in fatto dalla Corte, che del resto ha confermato un costrutto sanzionatorio adagiato su una china non lontana dai minimi edittali.
1.9. La Corte ha altresì dato atto che (ricorso COGNOME) l’aver commesso i fatti (rapine descritte ai capi A, C, E, G) a volto scoperto, lungi dal manifestare ingenuità o una più contenuta callidità, era strettamente funzionale ad aprire il varco ai concorrenti che sopravvenivano esplicitamente armati e travisati; risponde evidentemente ad una massima di esperienza condivisa, secondo l’ id quod plerumque accidit, che chi si mostra all’ingresso di un luogo tutelato da presidi di sicurezza meccanici o elettronici o elettromeccanici, deve farlo in modo da non allarmare il soggetto preposto ad azionare i meccanismi di apertura, pena l’aborto dell’anelito illecito. Neppure sul punto, pertanto, la decisone della Corte presta il fianco alle denunziate violazioni di legge o illogicità di sorta.
Consegue la inammissibilità di tutti i motivi di impugnazione, ai sensi degli artt. 606, comma 3, 581, comma 1, 591, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma
che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.
Il procuratore speciale delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME ha chiesto, senza quantificare la domanda, la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado. Tali spese, in ragione della soccombenza devono essere liquidate come da dispositivo in aderenza alle vigenti disposizioni ministeriali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione in favore delle parti civili costituite, COGNOME NOME e COGNOME NOME, delle spese di rappresentanza e difesa nell’odierno grado che liquida in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 18 dicembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME