Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta all’Appello
L’ordinanza in esame offre uno spaccato chiaro sui limiti dell’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, specialmente nei casi in cui si è fatto ricorso a istituti come il ‘concordato in appello’. La pronuncia dichiara un ricorso inammissibile presentato da sei persone, delineando principi fondamentali della procedura penale che ogni cittadino e operatore del diritto dovrebbe conoscere.
I Fatti del Caso
Sei individui, condannati dalla Corte d’Appello di Napoli per reati legati alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La loro posizione, tuttavia, non era omogenea:
- Cinque ricorrenti avevano precedentemente aderito al cosiddetto ‘concordato in appello’ (art. 599-bis c.p.p.). Questo significa che avevano raggiunto un accordo con la Procura sulla pena da applicare, rinunciando a tutti gli altri motivi di appello ad eccezione di quello relativo, appunto, al trattamento sanzionatorio.
- Un sesto ricorrente, invece, non aveva aderito al concordato e ha basato il suo ricorso su due punti: una presunta erronea valutazione delle prove a suo carico e una critica alla motivazione della sentenza riguardo la sua personalità.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto tutti i ricorsi, dichiarandoli inammissibili per ragioni diverse ma ugualmente nette. Questa decisione sottolinea la funzione della Cassazione come giudice di legittimità, non come un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti.
Il Ricorso Inammissibile dopo il Concordato in Appello
Per i cinque imputati che avevano scelto il ‘concordato’, la Corte ha applicato un principio consolidato: non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per far valere motivi ai quali si era esplicitamente rinunciato. Il concordato è un patto processuale: l’imputato accetta una pena concordata e, in cambio, limita il proprio diritto di impugnazione. Tentare di aggirare questa rinuncia rende il ricorso inammissibile.
La Corte ha specificato che non possono essere sollevate neanche questioni relative alla mancata valutazione di cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) o vizi della pena che non ne comportino l’illegalità (ad esempio, una pena ritenuta troppo severa ma comunque entro i limiti di legge).
Il Ricorso Basato sulla Rivalutazione delle Prove
Per il sesto ricorrente, la Corte ha respinto i motivi perché tendevano a un riesame del merito della vicenda. L’imputato chiedeva, in sostanza, una rilettura delle fonti probatorie (come le intercettazioni) e una nuova valutazione della sua personalità. La Cassazione ha ricordato che il suo compito non è quello di stabilire se i giudici di merito abbiano ‘valutato bene’ le prove, ma solo se abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Richiedere una diversa interpretazione dei fatti è un’attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano su pilastri cardine del nostro sistema processuale.
- Principio di Tassatività dei Mezzi di Impugnazione: Si può ricorrere in Cassazione solo per i motivi espressamente previsti dalla legge (art. 606 c.p.p.). Un tentativo di rivalutazione del fatto, mascherato da vizio di motivazione, esula da tali confini e porta a un ricorso inammissibile.
- Effetto Vincolante della Rinuncia: La scelta di aderire al concordato in appello comporta la rinuncia consapevole a far valere determinati vizi della sentenza. Tale rinuncia è vincolante e non può essere revocata in un grado di giudizio successivo.
- Distinzione tra Giudizio di Merito e di Legittimità: La Corte ribadisce con forza, citando anche precedenti delle Sezioni Unite, che non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo sindacato si ferma alla verifica della correttezza giuridica e della coerenza logica della motivazione, senza entrare nel ‘come’ si sono svolti i fatti.
Conclusioni
L’ordinanza è un monito importante sulle strategie processuali e sui limiti del diritto di impugnazione. La scelta di un ‘concordato in appello’ deve essere ponderata, poiché chiude la porta a future contestazioni su quasi tutti gli aspetti della sentenza. Inoltre, emerge chiaramente che un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive, ma deve individuare specifici vizi di legge. In caso contrario, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Dopo un ‘concordato in appello’, posso comunque ricorrere in Cassazione per motivi a cui avevo rinunciato?
No. L’ordinanza chiarisce che se si accetta un ‘concordato in appello’, rinunciando a specifici motivi di impugnazione in cambio di un accordo sulla pena, non è possibile riproporre quegli stessi motivi in un successivo ricorso per Cassazione.
Posso chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come le intercettazioni, che hanno portato alla mia condanna?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non rivalutare le prove o fornire una diversa interpretazione dei fatti. Una richiesta del genere rende il ricorso inammissibile.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39254 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39254 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
20/ NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME *COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME*COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto distinti ricorsi avverso la sentenza in epigrafe per div episodi de detenzione e cessione di sostanza stupefacente, emessa nei confronti dei primi cinque imputati ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. su rinuncia a tutti i motivi di appello quello relativo al trattamento sanzionatorio;
letti i ricorsi ed esaminati gli atti;
ritenuto – quanto ai ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – non dedotto alcuno dei motivi consentiti, bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appe con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell’illegalità di questa ovveros rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motiv Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170);
ritenuto – quanto al ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME -che i mot dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità:
perché il primo in punto di an della responsabilità è volto a prefigurare una rivalutaz e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (cfr pag. 9 in cui si dà preciso atto del tenore dei dialoghi interce l’imputato detenuto in carcere e i familiari nonché del contributo offerto dal COGNOME all’ di cessione dello stupefacente );
perché il secondo non si confronta con la precisa motivazione contenuta a pag. 16 della sentenza, là dove si dà atto della negativa personalità del COGNOME, peraltro gravato precedenti allarmanti come rapina e porto di armi;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorsi con l conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili D’ ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, il 07/11/2025