Ricorso Inammissibile: La Cassazione chiarisce i limiti del concordato in appello e il calcolo della pena
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato due importanti questioni di diritto processuale e sostanziale, dichiarando un ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La pronuncia offre spunti fondamentali sui limiti dell’impugnazione a seguito di un “concordato in appello” e sulla corretta metodologia per il calcolo della pena in presenza di un reato continuato. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Due Ricorsi, Due Questioni Giuridiche
Il caso trae origine dai ricorsi presentati da due imputati avverso una sentenza della Corte d’Appello. Sebbene legati allo stesso procedimento, i ricorsi sollevavano questioni distinte:
1. Il primo ricorrente contestava la sentenza emessa a seguito di un “concordato in appello” (ex art. 599-bis c.p.p.), lamentando vizi relativi alla determinazione della pena e alla mancata valutazione di possibili cause di proscioglimento.
2. Il secondo ricorrente, invece, criticava il sistema di calcolo della sanzione, in particolare per quanto riguarda la determinazione della pena base e l’applicazione della diminuente per il rito abbreviato nell’ambito di un reato continuato.
Entrambi gli imputati chiedevano alla Suprema Corte di annullare la decisione di secondo grado.
La Decisione della Corte: Un Ricorso Inammissibile per Entrambi gli Appellanti
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le impugnazioni, dichiarandole inammissibili per manifesta infondatezza. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei limiti procedurali e dei principi consolidati in materia di calcolo della pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le argomentazioni della Corte si sono sviluppate seguendo le due distinte linee di ricorso, fornendo chiarimenti preziosi per gli operatori del diritto.
Limiti del Ricorso Inammissibile dopo un Concordato in Appello
Per quanto riguarda il primo ricorrente, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’accordo sulla pena in appello comporta una rinuncia ai motivi che non sono stati esclusi dall’accordo stesso. È pertanto inammissibile un ricorso in Cassazione che deduca:
* Motivi relativi a questioni rinunciate: come la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
* Vizi nella determinazione della pena: a meno che la sanzione inflitta non sia “illegale”, ovvero al di fuori dei limiti edittali previsti dalla legge o di specie diversa da quella prevista.
Nel caso specifico, la pena concordata non presentava profili di illegalità, rendendo il ricorso del tutto infondato e, quindi, inammissibile.
Il Corretto Calcolo della Pena nel Reato Continuato
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, sul calcolo della pena in caso di reato continuato. La metodologia corretta prevede di:
1. Individuare il reato più grave: nel giudizio di cognizione, questa valutazione si basa sulla pena edittale prevista in astratto dalla legge, tenendo conto delle circostanze.
2. Determinare la pena base: si parte dalla pena stabilita per la violazione più grave (che può già includere aumenti, come quello per la recidiva).
3. Applicare l’aumento per la continuazione: a questa pena base si aggiunge l’aumento per i reati “satellite”.
4. Applicare la diminuente per il rito: solo sulla pena complessiva così calcolata si applica la riduzione prevista per il rito abbreviato.
I giudici di appello avevano seguito pedissequamente questo iter, rendendo la loro decisione immune da censure e il relativo ricorso inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due importanti principi. In primo luogo, rafforza la natura dispositiva del concordato in appello, limitando drasticamente la possibilità di un successivo ricorso in Cassazione a sole questioni di manifesta illegalità della pena. In secondo luogo, fa chiarezza sulla sequenza logico-giuridica da seguire nel calcolo della pena per il reato continuato, specialmente quando si interseca con riti speciali come l’abbreviato. Questa pronuncia rappresenta un monito sulla necessità di formulare ricorsi fondati su censure ammissibili, pena la declaratoria di inammissibilità e la condanna a sanzioni pecuniarie.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo un ‘concordato in appello’?
Di norma, il ricorso è inammissibile se contesta motivi oggetto di rinuncia con l’accordo, come la valutazione delle condizioni di proscioglimento. È ammissibile solo se si lamenta l’illegalità della sanzione inflitta, ovvero una pena di specie diversa o al di fuori dei limiti edittali previsti dalla legge.
Come si calcola la pena in caso di ‘reato continuato’ giudicato con rito abbreviato?
Si individua il reato più grave e si determina la sua pena base. A questa si applica l’aumento per la continuazione con gli altri reati. Solo sulla pena complessiva così ottenuta si applica la diminuzione di un terzo prevista per il rito abbreviato.
Qual è la conseguenza di un ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 399 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 399 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a IGLESIAS il 19/08/1974
NOME COGNOME nato a CAGLIARI il 03/01/1953
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME ?kerdo. –b – r-errzrx sono inammissibili per manifesta infondatezza;
ritenuto, infatti, per il COGNOME che in tema di concordato in appello, è inammissib ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di prosciogli ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che n siano trasfusi, come nel caso di specie, nella illegalità della sanzione inflitta, in quan rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 23/10/2019,dep. 2020, Rv. 278170);
che anche il motivo del Loriga sul sistema di calcolo relativo alla determinazione del pena base e all’applicazione della diminuente di rito rispetto al reato già giudicato con abbreviato è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello riconosciuto l continuazione trattandosidi reati omogenei e, ritenuto più grave il reato già giudicato, ha correttamente determinato la pena base nella stessa misura stabilita nella sentenza irrevocabile comprensiva dell’aumento per la recidiva, applicato l’aumento per la continuazion e la diminuente di rito sulla pena complessiva in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo i quali per il giudizio di cognizione- a differenza di quanto previsto per la esecutiva- in tema di reato continuato la violazione più grave va individuata in astratto in alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circost cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse, qu con riferimento alla pena “applicabile” (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 28586; Sez. 1, n. 8082 del 10/10/2023, dep.2024, COGNOME, Rv. 286009);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguen condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle 4nmende.
Così deciso il 29 novembre 2024
Il consigliere COGNOME tepsore