Ricorso Inammissibile: Quando l’Accordo in Appello Chiude le Porte alla Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 46507/2023 offre un chiaro esempio di come l’adesione a un concordato in appello limiti drasticamente le possibilità di impugnazione successiva, rendendo il ricorso inammissibile. Questo istituto processuale, noto anche come “patteggiamento in appello”, rappresenta una scelta strategica per l’imputato, ma comporta la rinuncia a far valere determinate censure. Analizziamo la decisione per comprendere i confini di questa procedura.
I Fatti del Caso: Dai Reati Fallimentari al Concordato
Un imputato, condannato per una serie di reati fallimentari, decideva di percorrere la via del concordato in appello, secondo quanto previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. La Corte di Appello di Bologna, accogliendo la richiesta concordata tra difesa e Pubblico Ministero, emetteva la sentenza di condanna.
Tuttavia, nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato presentava ricorso per Cassazione, sollevando due specifiche questioni: la prima relativa a una condanna al pagamento di una provvisionale e la seconda lamentando una mancata assoluzione.
I Motivi del Ricorso: Una Provvisionale e una Mancata Assoluzione Contestati
I motivi posti a fondamento del ricorso erano precisi, ma si scontravano con la natura stessa del concordato sottoscritto.
La questione della provvisionale
Il ricorrente contestava la violazione di legge in merito al riconoscimento di una provvisionale di 80.000,00 euro, sostenendo che fosse stata concessa in assenza di una specifica richiesta da parte della parte civile. Questo punto mirava a contestare un aspetto civilistico della condanna penale.
La richiesta di assoluzione
Il secondo motivo, più radicale, deduceva un vizio di motivazione per la mancata assoluzione dell’imputato. In sostanza, si cercava di rimettere in discussione il merito della condanna, nonostante la scelta di aderire al concordato sulla pena.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile nella sua interezza. La decisione si fonda su una logica procedurale ferrea, strettamente legata agli effetti del concordato in appello.
Le motivazioni
La Corte ha chiarito che il primo motivo, relativo alla provvisionale, era inammissibile perché il pagamento di tale somma era diventato parte integrante del “patto” processuale. L’accordo tra l’imputato e il Pubblico Ministero, recepito dalla Corte di Appello, copriva non solo la pena ma anche le statuizioni accessorie come la provvisionale, sia nella sua esistenza (l'”an”) che nel suo ammontare (il “quantum”). Di conseguenza, l’imputato, accettando il concordato, ha implicitamente accettato anche tale statuizione, perdendo il diritto di contestarla successivamente.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la scelta del concordato in appello preclude la possibilità di sollevare questioni relative al merito della responsabilità penale. Non è consentito, infatti, chiedere una valutazione sulla fondatezza dell’accusa o sulla mancata assoluzione quando si è scelto di definire il processo tramite un accordo sulla pena. La modalità definitoria prescelta è incompatibile con una richiesta di proscioglimento.
Le conclusioni
La decisione in esame riafferma con forza che il concordato in appello è una rinuncia consapevole ai motivi di impugnazione che non siano stati esclusi dall’accordo. Chi sceglie questa strada non può poi tentare di riaprire il dibattito sul merito della condanna o su aspetti, come la provvisionale, che sono stati inclusi nell’accordo complessivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare una provvisionale dopo aver concluso un concordato in appello?
No, se il pagamento della provvisionale, sia nell’esistenza che nell’ammontare, ha formato oggetto dell’accordo (“patto”) concordato tra l’imputato e il Pubblico Ministero. L’adesione al concordato rende la doglianza inammissibile.
Dopo un concordato in appello si può ancora chiedere l’assoluzione in Cassazione?
No, la modalità processuale del concordato in appello non consente di dedurre un vizio di motivazione sulla mancata assoluzione. La scelta di accordarsi sulla pena preclude la possibilità di rimettere in discussione il merito della condanna.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, ritenuta equa dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46507 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 46507 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Bologna, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. peri. in ordine a vari reati fallimentari (capi di A, B, C, D, F, G, H, I, L);
Considerato che il primo motivo di ricorso – che denuncia violazione di legge in ordine al riconoscimento di una provvisionale di euro 80.000,00 in difetto di richiesta della parte civile – è inammissibile poiché il pagamento della provvisionale ha formato oggetto, sia nell’an sia nel quantum, del “patto” concordato con il Pubblico ministero (cfr. verbale di udienza);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che deduce vizio di motivazione sulla mancata assoluzione dell’imputato – non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; che il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P .Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 13/10/2023