Concordato in Appello e Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione
Quando le parti processuali raggiungono un accordo in appello, quali sono le successive possibilità di impugnazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso, confermando la natura definitiva del cosiddetto “patteggiamento in appello” e dichiarando il successivo ricorso inammissibile. Questo istituto, introdotto per snellire i processi, si basa su un patto tra accusa e difesa che, una volta approvato dal giudice, preclude ulteriori contestazioni.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un soggetto che, dopo una condanna per il reato di evasione, aveva presentato appello. In sede di secondo grado, la sua difesa e la Procura Generale avevano raggiunto un accordo, noto tecnicamente come “concordato con rinuncia ai motivi di appello”, ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. La Corte d’Appello di Napoli, preso atto della richiesta concorde e della rinuncia ai motivi, aveva quindi rideterminato la pena.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare un ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un’errata qualificazione giuridica del fatto di reato.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano). La decisione si fonda su una norma specifica del codice di procedura penale: l’articolo 610, comma 5-bis.
Questa disposizione stabilisce chiaramente che una sentenza emessa in seguito a un concordato in appello non è impugnabile. Di conseguenza, il tentativo di portare la questione davanti alla Suprema Corte era precluso in partenza, portando a una condanna per il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha ribadito la natura e la funzione del concordato in appello. Si tratta di un istituto processuale in cui le parti si accordano non solo sull’entità della pena, ma anche sulla qualificazione giuridica dei fatti contestati. È un patto globale che chiude la controversia in quella sede.
Il ruolo del giudice d’appello, in questo contesto, non è passivo. Egli ha il dovere di esercitare un controllo penetrante sull’accordo, verificando:
1. La correttezza degli aspetti giuridici: il giudice deve assicurarsi che la qualificazione del reato concordata sia corretta.
2. La congruità della pena: la pena pattuita deve essere proporzionata alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato.
3. Il rispetto dei limiti di legge: l’accordo deve rientrare nei parametri e nei limiti stabiliti dall’articolo 599-bis c.p.p.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva svolto correttamente questo controllo, ratificando un accordo legittimo. Pertanto, la valutazione congiunta delle parti, avallata dal giudice, diventa definitiva e non può essere messa nuovamente in discussione davanti alla Cassazione.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio cardine della procedura penale: gli accordi processuali, se validamente conclusi e ratificati da un giudice, hanno un effetto preclusivo. Il concordato in appello è uno strumento di economia processuale che offre alle parti una via per definire il giudizio in modo più rapido, ma comporta la rinuncia a ulteriori gradi di giudizio.
La dichiarazione di ricorso inammissibile serve da monito: una volta scelta la via dell’accordo, non è possibile fare marcia indietro e tentare di riaprire la discussione davanti a un’altra corte. La decisione del giudice d’appello che recepisce l’accordo acquisisce una stabilità che il sistema giuridico intende tutelare per garantire certezza del diritto e ragionevole durata del processo.
È possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa con “concordato in appello” (art. 599-bis c.p.p.)?
No, l’ordinanza stabilisce che tale ricorso è inammissibile, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Qual è il ruolo del giudice d’appello nel “concordato in appello”?
Il giudice d’appello deve controllare l’esattezza degli aspetti giuridici dell’accordo tra le parti, la congruità della pena richiesta e verificare che l’accordo rispetti i limiti e i parametri di legge.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso non consentito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15191 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15191 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dertry-a-v-ese-a-Re-parti, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
COGNOME NOME, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della ri ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., i al reato di evasione ascritto.
Il ricorrente deduce l’erronea qualificazione del fatto di reato.
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso esperibil avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ex art 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
Il concordato con rinuncia ai motivi di appello (compreso quello afferente alla aggravan di cui all’art. 625, n. 7 cod. pen.) previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen., così come n dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le p processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull’entità pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell’impugnazi proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l’esattezza dei menzi aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accerta l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall’ar cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procediment con il quale le parti erano addivenute al computo della pena, non avendo fatto mancare la Corte di appello una valutazione in ordine alla ritenuta congruità della pena in concreto irrogata.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/02/2024.