Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29576 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 29576 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a BOSCOREALE il 05/12/1960 COGNOME NOME nato a BOSCOREALE il 23/08/1966
avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte d’appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza ex art.599 bis cod. proc. pen. della Corte di Appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e patrimoniale;
Considerato che i motivi proposti ─ che contesta no inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla pena accessoria fallimentare (rideterminata dalla Corte territoriale in anni tre) ─ non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599,
comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella L. 24 luglio 2008 n. 125, secondo cui il giudice d’appello che accoglie la richiesta formulata sull’accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati. La rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati e non possono essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, COGNOME ed altri). Nella specie, il concordato aveva ad oggetto la rideterminazione della pena principale, con espressa rinuncia agli ulteriori motivi di impugnazione (riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e affievolimento delle pene accessorie).
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 40278 del 6 aprile 2016, COGNOME ed altri; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, ad eventuali cause di improcedibilità o nullità anche assolute, eccepite con l’impugnazione, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Ritenuto, peraltro, che già i motivi di appello sulle pene accessorie fallimentari erano alquanto generici sulla entità della chiesta riduzione, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto si limitavano a richiedere l’ affievolimento delle pene accessorie applicate.
Ritenuto che, anche in questa sede, a fronte d ell’accoglimento con la sentenza impugnata della richiesta di riduzione della pena con motivazione corretta e rideterminazione delle pene accessorie fallimentari in anni tre, i motivi si presentano del tutto generici circa l’entità della riduzione e, dunque, inammissibili in quanto privi della necessaria specificità.
Ritenuto che i ricorsi avverso sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis cod. proc. pen., se inammissibili, qualunque sia il motivo dedotto, seguono la procedura de plano, tanto più che, nel caso di sentenza 599 bis cod. proc. pen., non sono tipizzati i motivi deducibili e tutti i motivi di appello proposti e non oggetto di concordato si intendono rinunciati.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., e che i
ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2025