Ricorso Inammissibile: La Cassazione sulla Valutazione dei Collaboratori di Giustizia
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, specialmente quando la difesa contesta la valutazione delle prove testimoniali, come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La Suprema Corte, dichiarando il ricorso inammissibile, ha ribadito un principio fondamentale: le censure mosse alla sentenza di merito devono essere specifiche e confrontarsi con l’intero apparato argomentativo del giudice, non limitarsi a critiche parziali o generiche.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un imputato per il grave delitto di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell’art. 416-bis del codice penale. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a due motivi principali.
Con il primo, lamentava l’illogicità della motivazione, sostenendo che si fondasse su fatti relativi a delitti per i quali era già intervenuto un decreto di archiviazione, propalati da un collaboratore di giustizia. Con il secondo motivo, denunciava un’erronea applicazione dell’art. 192 del codice di procedura penale, asserendo che la condanna fosse basata esclusivamente sulle dichiarazioni di un collaboratore relative a semplici contatti di natura familiare e affettiva, e non a fatti criminosi.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, ritenendoli infondati e, in ultima analisi, inammissibili. La decisione evidenzia come le doglianze del ricorrente non abbiano colto nel segno, mancando di confrontarsi con la reale struttura della sentenza impugnata.
La Critica sul Procedimento Archiviato
Riguardo al primo motivo, la Corte ha sottolineato che si trattava di un argomento inedito e, soprattutto, irrilevante. La motivazione della sentenza di condanna non si basava sui fatti archiviati, bensì su ‘plurimi eventi di reato’ per i quali vi era stata una precisa ‘chiamata in correità’ da parte del collaboratore nei confronti del ricorrente. Di conseguenza, l’argomento dell’archiviazione era fuorviante e non scalfiva il nucleo della decisione.
La Genericità del Secondo Motivo
Il secondo motivo è stato giudicato ‘aspecifico’. La difesa, secondo la Corte, ha presentato una visione parziale e distorta delle prove. La sentenza d’appello, infatti, non si fondava su vaghi ‘contatti’ familiari, ma su circostanziate dichiarazioni del collaboratore relative a ‘fatti criminosi commessi con l’imputato’. Ancor più importante, queste dichiarazioni non erano isolate, ma avevano trovato pieno riscontro (‘riscontrate le stesse’) nelle narrazioni di altri collaboratori di giustizia. Il ricorrente, pertanto, non aveva contestato questo più ampio e solido apparato probatorio, rendendo la sua critica generica e inefficace.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella specificità richiesta per i motivi di ricorso in Cassazione. Un ricorso, per essere ammissibile, deve attaccare in modo preciso e puntuale le fondamenta logico-giuridiche della decisione impugnata. Non può limitarsi a estrapolare singoli elementi o a fornire una lettura alternativa delle prove senza demolire l’intero impianto accusatorio confermato in appello. In questo caso, il ricorrente non ha affrontato l’argomento cruciale: la convergenza delle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, che costituiva il vero perno della condanna.
Conclusioni
La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, ribadisce che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La valutazione delle prove, se logicamente motivata e basata su un quadro probatorio solido, non è sindacabile. Un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando la difesa non si confronta con la totalità delle argomentazioni della sentenza di merito, ma si limita a censure parziali o generiche. La decisione conferma l’importanza della prova dichiarativa proveniente dai collaboratori di giustizia, soprattutto quando le loro affermazioni trovano riscontro reciproco, creando un quadro d’accusa coerente e attendibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati giudicati ‘aspecifici’ e ‘inediti’. Essi non si confrontavano con l’intero e più ampio apparato argomentativo della sentenza impugnata, che si fondava su prove solide e corroborate, ma si limitavano a critiche parziali.
La condanna si basava solo sulle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia?
No. La Corte ha chiarito che la responsabilità del ricorrente era stata accertata non solo sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore, ma anche sul ‘narrato di altri collaboratori di giustizia che hanno riscontrate le stesse’, evidenziando la presenza di prove convergenti.
L’esistenza di un precedente decreto di archiviazione per alcuni fatti ha influito sulla decisione?
No, la Corte ha ritenuto tale argomento non decisivo. La sentenza di condanna si fondava su ‘plurimi eventi di reato’ e su una ‘chiamata in correità’, un quadro probatorio più ampio rispetto ai singoli fatti per cui era intervenuta l’archiviazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14618 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a CATANIA il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia di condanna del ricorrente per il delitto di cui all’art. 416bis, commi secondo e sesto, cod. pen.;
Considerato che il COGNOME denuncia, con il primo motivo, illogicità della motivazione perché si sarebbe fondata su fatti relativi a delitti propalati da un collaboratore di giustizia per i quali era intervenuto decreto di archiviazione;
Rilevato che si tratta di motivo inedito e che, peraltro, la motivazione della sentenza impugnata si fonda su plurimi eventi di reato per i quali vi è stata una chiamata in correità, da parte di tale Pas:COGNOME NOME, nei confronti del ricorrente;
Considerato che con il secondo motivo l’imputato assume l’illogicità della motivazione per erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc pen. in quanto la decisione della Corte territoriale si sarebbe fondata sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME che afferivano a fatti relativi a contatti con persone frequentate per ragioni familiari ed affettive;
Ritenuto tale motivo aspecifico perché non si confronta con il più ampio apparato argonnentativo della pronuncia impugnata che ha accertato la responsabilità del ricorrente in base non solo alle circostanziate dichiarazioni del COGNOME, relative a fatti criminosi commessi con l’imputato e non certo a rapporti di mera frequentazione, ma anche al narrato di altri collaboratori di giustizia che hanno riscontrate le stesse;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024