Ricorso Inammissibile: Quando le Censure Generiche Portano alla Condanna Definitiva
Nel complesso panorama della giustizia penale, l’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto di precise regole procedurali. Un esempio emblematico è rappresentato dal concetto di ricorso inammissibile, una pronuncia che impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il cuore della questione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un’occasione per approfondire i motivi per cui un ricorso può essere respinto sul nascere, concentrandosi sulla genericità e manifesta infondatezza delle censure.
I Fatti del Caso: un Ricorso Contro una Condanna
Il caso analizzato trae origine dalla decisione di un imputato di ricorrere in Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 341-bis del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale). L’imputato basava il suo ricorso su due motivi principali: contestava la sua responsabilità penale e lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha preliminarmente chiarito che l’eventuale astensione degli avvocati non incideva sulla validità della procedura, trattandosi di un rito non partecipato ai sensi dell’art. 611 c.p.p.
Le Motivazioni: Perché le Censure Generiche non Superano il Vaglio di Legittimità
La ragione fondamentale della decisione risiede nella natura dei motivi proposti. La Cassazione ha ritenuto che le censure fossero generiche e manifestamente infondate, caratteristiche che le rendono non consentite in sede di legittimità. Il ruolo della Suprema Corte, infatti, non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge.
Analisi del Primo Motivo: la Responsabilità Penale
Sul primo punto, relativo alla responsabilità penale, la Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione in modo logico, coerente e puntuale. Il ricorrente, con il suo motivo, non ha saputo individuare vizi di legittimità (come un’errata interpretazione della legge o un difetto di motivazione evidente), ma si è limitato a riproporre una valutazione dei fatti diversa da quella dei giudici di merito, cosa non permessa in Cassazione.
Analisi del Secondo Motivo: le Attenuanti Generiche
Anche riguardo al secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto ineccepibile l’operato della Corte d’Appello. La decisione di non concedere le attenuanti generiche era stata adeguatamente giustificata sulla base di due elementi concreti: i gravi precedenti penali dell’imputato e la spregiudicatezza dimostrata nella condotta illecita. Questi fattori, secondo i giudici, indicavano una personalità non meritevole del beneficio di una riduzione di pena, e la motivazione fornita era logica e sufficiente.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a denunciare specifici errori di diritto e non un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Per avere successo, un ricorso deve articolare censure precise, specifiche e pertinenti, capaci di minare la coerenza logico-giuridica della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile perché basato su critiche generiche non solo non porta al risultato sperato, ma aggrava la posizione del condannato con ulteriori sanzioni pecuniarie, rendendo la condanna definitiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e manifestamente infondati. Tali censure non sono consentite in sede di legittimità, dove la Corte di Cassazione valuta solo la corretta applicazione della legge e non riesamina i fatti.
Quali argomenti ha usato la Corte per confermare la mancata concessione delle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di negare le attenuanti generiche, in quanto motivata adeguatamente sulla base dei gravi precedenti penali dell’imputato e della spregiudicatezza della sua condotta.
L’astensione degli avvocati ha avuto un impatto sulla decisione?
No, la Corte ha specificato che la proclamazione dell’astensione degli avvocati è irrilevante in relazione a procedure non partecipate, come quella adottata nel caso di specie ai sensi dell’art. 611 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34087 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34087 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che non rileva la proclamazione dell’astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottat ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.;
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza condanna per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti d legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre c manifestamente infondate.
Considerato che sul primo motivo la Corte d’Appello di Bari ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità d ricorrente (si veda pag. 2 della sentenza impugnata);
Che, anche in relazione al secondo motivo inerente all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, i giudici di merito hanno motivato c adeguato esame delle deduzioni difensive e con argomenti logici e sufficient considerando sia í gravi precedenti penali dell’imputato che la spregiudicatez della modalità della condotta (si veda pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/2024.