Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24870 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24870 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 19/05/1976
avverso la sentenza del 23/12/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 11038/25 Misso
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto:
che le censure del ricorrente in punto di responsabilità per il reato addebitatogli, ris diretta ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diver
alternativa ricostruzione della vicenda di cui all’imputazione, senza misurarsi realmente con elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d’appello con diff
analitico e logico apparato argomentativo;
che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di s
apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
Ritenuto che i secondo motivo dedotto nel ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio e in particolare alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, si lim generiche censure, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (cfr. pp. 5-
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/2025
377-bis cod. pen.