Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Calunnia
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Attraverso l’analisi di un caso di calunnia (art. 368 c.p.), la Suprema Corte ribadisce principi fondamentali della procedura penale, in particolare il divieto di una nuova valutazione delle prove e la necessità di una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di calunnia, confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I motivi del ricorso
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due argomenti principali:
1. Errata valutazione delle prove: Secondo l’imputato, i giudici di merito avrebbero interpretato erroneamente gli elementi probatori, giungendo a una ricostruzione dei fatti non corretta. Egli proponeva, di fatto, una lettura alternativa della vicenda criminosa.
2. Eccessiva severità della pena: L’imputato lamentava che la pena inflitta fosse troppo aspra, soprattutto a causa della mancata concessione delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a un trattamento sanzionatorio più favorevole.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha respinto entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
Il divieto di rilettura delle prove
Sul primo punto, la Corte ha sottolineato che le censure mosse dall’imputato non evidenziavano vizi di legittimità (come una motivazione illogica o contraddittoria), ma miravano a ottenere una non consentita ‘rilettura’ delle prove. La Cassazione non è un terzo grado di merito e non può sostituire la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, dei giudici dei gradi precedenti. La Corte d’Appello, secondo i giudici supremi, aveva correttamente ricostruito i fatti basandosi su una valutazione globale e coerente delle prove, rendendo la sua motivazione, anche se per relationem, incensurabile in sede di legittimità.
La critica alla severità della pena
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che il ricorrente non si era confrontato specificamente con le ragioni addotte dalla Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche. La sentenza impugnata aveva spiegato perché non vi fossero elementi positivi sufficienti a giustificare un trattamento più mite. Il ricorso, invece, si limitava a una generica lamentela sulla severità della pena, senza smontare l’argomentazione del giudice di merito. Questo tipo di critica generica non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La decisione si fonda su due pilastri della procedura penale. In primo luogo, il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità, non di fatto. Il suo compito è assicurare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria, non riconsiderare l’intero compendio probatorio. Proporre una versione alternativa dei fatti, senza individuare un vizio specifico nella sentenza, trasforma il ricorso in un tentativo di appello mascherato, destinato a essere dichiarato inammissibile.
In secondo luogo, i motivi di ricorso devono essere specifici. Non basta lamentarsi di una decisione sfavorevole; è necessario indicare con precisione il punto della sentenza che si contesta e le ragioni giuridiche per cui lo si ritiene errato. Nel caso della pena, ciò significa confrontarsi direttamente con le argomentazioni del giudice d’appello, spiegando perché sarebbero sbagliate.
Conclusioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza conferma che presentare un ricorso inammissibile in Cassazione ha conseguenze precise: non solo la condanna diventa definitiva, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione economica a favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: l’accesso alla Suprema Corte è riservato a censure che attengono alla violazione di legge o a vizi logici manifesti della motivazione, non a un dissenso sulla valutazione delle prove o a lamentele generiche sulla decisione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e offrire una diversa ricostruzione dei fatti?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, non di merito. Non può effettuare una ‘rilettura’ degli elementi probatori già valutati dai giudici dei gradi precedenti. Un ricorso che si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata, è considerato un ricorso inammissibile.
Per contestare la severità della pena, è sufficiente affermare che è eccessiva?
No, non è sufficiente. L’ordinanza chiarisce che il ricorrente deve ‘misurarsi con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale’. Se il giudice d’appello ha spiegato perché non ha concesso le attenuanti generiche, l’imputato deve contestare specificamente quelle motivazioni, non limitarsi a lamentare una pena eccessiva. In caso contrario, anche questo motivo di ricorso è inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non entra nel merito della questione. La decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver intrapreso un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40433 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40433 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 368 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure svolte nel primo motivo di ricorso risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternati ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello, che è pervenuta, utilizzando correttamente la motivazione per relationem, alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando puntuale e logico apparato argornentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;
Ritenuto che con il secondo motivo di ricorso, relativo all’eccessiva severità della pena in ragione della mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si misura con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa l’insussistenza di elementi posi tali da consentire l’applicazione delle invocate circostanze e quindi di un trattamento p favorevole sotto il profilo sanzionatorio (v. pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2024