Ricorso inammissibile: perché la Cassazione respinge le valutazioni di merito
Quando un ricorso arriva in Corte di Cassazione, non sempre viene esaminato nel dettaglio. Esistono casi in cui l’appello viene fermato prima ancora di entrare nel vivo della questione: si parla in questi casi di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio, spiegando perché le valutazioni di merito, come il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità se adeguatamente motivate dal giudice precedente. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I fatti del caso: l’appello alla Corte di Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava il giudizio di equivalenza operato dai giudici di secondo grado nel bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, un’aggravante che si configura quando si commette un nuovo reato dopo una condanna definitiva. Secondo la difesa, le attenuanti avrebbero dovuto prevalere, portando a una riduzione della pena.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto nel merito alla Corte d’Appello, ma semplicemente che il motivo presentato dal ricorrente non era idoneo a essere esaminato in quella sede. La Suprema Corte, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate.
Le motivazioni: quando il giudizio di merito è insindacabile
La Corte ha spiegato che la valutazione sul bilanciamento delle circostanze, ai sensi dell’art. 69 del codice penale, è un’attività tipica del giudice di merito. Tale valutazione può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica o del tutto assente.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno riscontrato che la Corte d’Appello aveva affrontato e superato le argomentazioni difensive con una motivazione ‘sufficiente e non illogica’. La decisione era stata presa dopo un ‘adeguato esame delle deduzioni difensive’, rendendo così il giudizio di merito ‘non censurabile in questa sede’. In sostanza, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: se il giudice di merito ha ragionato in modo logico e coerente, la sua decisione su aspetti discrezionali come il bilanciamento delle circostanze non può essere modificata.
Le conclusioni: le implicazioni pratiche della pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: non si può utilizzare il ricorso in Cassazione come un’ulteriore istanza per rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti già compiuto nei gradi precedenti. La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze significative per il ricorrente. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di presentare ricorsi fondati su vizi di legittimità concreti e non su un semplice dissenso rispetto alla valutazione del giudice di merito.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato riguardava una valutazione di merito (il bilanciamento tra attenuanti e recidiva) che la Corte di Cassazione non può riesaminare, a meno che la motivazione della sentenza precedente non sia illogica o mancante, cosa che non è stata riscontrata in questo caso.
Cosa significa ‘bilanciamento tra circostanze’ e perché la Cassazione non lo ha riesaminato?
Significa che il giudice valuta se le circostanze attenuanti (che riducono la pena) o quelle aggravanti (che la aumentano) debbano prevalere o essere considerate equivalenti. La Cassazione non lo ha riesaminato perché questa è una decisione discrezionale del giudice di merito, e la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione sufficiente e logica per la sua scelta.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5581 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5581  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unico motivo prospettato attiene al giu di ritenuta equivalenza nel bilanciamento tra generiche e recidiva, argomento che, anche prescindere dall’assorbente impedimento di cui al combiNOME disposto di cui agli artt. 99 comm 4 e 69 comma 4 cp, risulta affrontato e superato dalla decisione gravata con motivazion sufficiente e non illogica all’esito di un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il’ ricorrente al Ipagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 gennaio 2024.