Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Limite tra Fatto e Diritto nella Bancarotta
L’ordinanza n. 14121 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa nascere da un’errata comprensione del ruolo del giudice di legittimità. Questo caso, riguardante una condanna per bancarotta, ribadisce un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma il custode della corretta applicazione del diritto. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
Il Caso: Dalla Condanna per Bancarotta al Ricorso in Cassazione
Un imprenditore è stato condannato sia in primo grado che in appello per diversi reati legati al fallimento della sua società. Le accuse, unificate nel vincolo della continuazione, riguardavano principalmente atti di bancarotta fraudolenta. Secondo i giudici di merito, l’imputato aveva posto in essere operazioni societarie apparentemente lecite ma che, in realtà, nascondevano un piano preciso: trasferire le attività sane dell’azienda fallita a una nuova società riconducibile al proprio figlio, aggravando così lo stato di dissesto e danneggiando i creditori.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imprenditore ha proposto ricorso per Cassazione, basandosi su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità, con particolare riferimento alla mancanza dell’elemento soggettivo, ovvero l’intento fraudolento.
I Motivi del Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione ha detto “No”
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Il motivo è semplice ma cruciale: le critiche mosse dall’imputato non erano vizi di legittimità, ma “mere doglianze in fatto”. In altre parole, il ricorrente non stava contestando un’errata applicazione della legge o un’illogicità manifesta nella motivazione della sentenza, ma chiedeva ai giudici della Suprema Corte di effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove.
La Distinzione Chiave: Sindacato di Legittimità vs. Giudizio di Merito
È fondamentale comprendere che il giudizio di Cassazione è un “sindacato di legittimità”. Ciò significa che la Corte non può entrare nel merito della vicenda e stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente, senza travisare le prove. Chiedere alla Cassazione una “rilettura alternativa delle fonti probatorie”, come ha fatto il ricorrente, è un’istanza che esula completamente dalle sue competenze.
Le Motivazioni della Corte d’Appello: La Condotta Fraudolenta
La Cassazione, nel motivare la sua decisione, ha richiamato un passaggio specifico della sentenza d’appello (pagina 9) che si è rivelato decisivo. I giudici di secondo grado avevano chiaramente messo in luce la “condotta fraudolenta dell’imputato”. Questa consisteva nell’aver architettato una serie di operazioni che, pur apparendo vantaggiose per la società, celavano il disegno di trasferire le attività redditizie all’azienda del figlio. Questa ricostruzione, basata sulle prove processuali, era stata ritenuta logica e ben argomentata, e quindi non soggetta a censure in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. Le conclusioni che possiamo trarre sono chiare: un ricorso ha speranza di essere accolto solo se si concentra su specifici errori di diritto o su vizi logici macroscopici della motivazione. Tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti si tradurrà quasi certamente in una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto in questo caso.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non si concentra su vizi di legittimità (errata applicazione della legge o motivazione illogica), ma si limita a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, chiedendo di fatto un nuovo giudizio di merito che non rientra nelle competenze della Corte.
Cosa intende la Corte per “mere doglianze in fatto”?
Per “mere doglianze in fatto” si intendono le lamentele che riguardano esclusivamente come i giudici di primo e secondo grado hanno interpretato le prove e ricostruito gli eventi. Non sono critiche sulla legalità della procedura o sull’applicazione delle norme, ma un tentativo di proporre una versione alternativa dei fatti.
Quale condotta specifica è stata considerata fraudolenta in questo caso di bancarotta?
La condotta fraudolenta consisteva nel porre in essere operazioni societarie apparentemente remunerative per l’azienda, ma che in realtà nascondevano il vero scopo di trasferire le attività positive e redditizie dalla società fallita a un’altra azienda intestata al figlio dell’imputato, aggravando così il dissesto finanziario e danneggiando i creditori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14121 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14121 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SPINAZZOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, unificando i fatti di cui ai capi A, C e D nell’unico delitto ex artt. 216, 219 co. 2 n. 1 R.D. 267/1942, a sua volta unificato nel vincolo della continuazione al capo B (artt. 216 co. 3, 220 R.D. 267/1942), ha confermato, nel resto, la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti ascritti (capi A, B, C e D);
Considerato che il l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio – lamentando, in particolare, la mancanza dell’elemento soggettivo -, è inammissibilmente formulato dinanzi al Giudice di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 9 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha posto in rilievo la condotta fraudolenta dell’imputato nel porre in essere operazioni apparentemente remunerative per la società che però celavano il disegno di trasferire alla azienda del figlio le poste attive della fallita, aggravando il dissesto);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore