Ricorso Inammissibile per Bancarotta: la Cassazione Spiega i Requisiti dell’Appello
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata, altrimenti si rischia una dichiarazione di ricorso inammissibile. Il caso analizzato riguarda una condanna per bancarotta fraudolenta, dove l’imputato ha tentato di difendersi sostenendo di essere stato un semplice ‘prestanome’.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato di bancarotta fraudolenta. La sua responsabilità era stata confermata anche dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: una presunta violazione di legge penale. In particolare, il ricorrente sosteneva di aver agito come mero ‘prestanome’, una figura che, a suo dire, non avrebbe dovuto comportare una sua diretta responsabilità penale per le azioni che hanno portato al dissesto della società.
Il Ricorso in Cassazione e le Ragioni dell’Inammissibilità
Il cuore della decisione della Suprema Corte non risiede nell’analisi del ruolo del ‘prestanome’ nella bancarotta, ma in un aspetto puramente procedurale. I giudici hanno rilevato che il ricorso presentato era una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già esposti e respinti durante il giudizio di appello. In altre parole, l’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni, senza assolvere alla funzione tipica del ricorso in Cassazione: quella di formulare una critica puntuale e motivata contro la sentenza di secondo grado.
La Corte, richiamando consolidata giurisprudenza, ha sottolineato che il ricorso non può essere una semplice riproduzione di argomenti già noti, ma deve confrontarsi specificamente con le motivazioni con cui il giudice precedente ha respinto tali argomentazioni. Mancando questo confronto critico, l’atto di impugnazione perde la sua funzione e diventa, appunto, inammissibile.
La figura del ‘prestanome’ nel giudizio della Corte
Sebbene la decisione sia di natura procedurale, l’ordinanza evidenzia come la Corte d’Appello avesse già affrontato e smontato la tesi del ‘prestanome’. Secondo la Cassazione, i giudici di merito avevano fornito una ‘motivazione esaustiva, esente da vizi logici e giuridici’ per escludere che l’imputato fosse stato un semplice figurante. Il ricorrente, nel suo appello in Cassazione, ha ignorato completamente questa parte della sentenza, non contestandone il ragionamento. Questo è stato l’errore fatale che ha portato alla declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono chiare e dirette. Un ricorso è considerato inammissibile quando si fonda su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. L’atto di impugnazione deve assolvere alla sua tipica funzione di critica argomentata contro la sentenza oggetto di ricorso. Nel caso specifico, il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni della Corte di merito, la quale aveva già escluso con motivazione logica e giuridicamente corretta che l’imputato fosse un mero prestanome. La mancanza di questo confronto critico rende il ricorso privo della sua funzione essenziale.
Le Conclusioni
La decisione in esame offre un’importante lezione pratica: presentare un ricorso in Cassazione non è una formalità. È necessario un lavoro di analisi approfondita della sentenza impugnata per individuare e contestare specificamente i vizi logici o giuridici del ragionamento seguito dai giudici di merito. Limitarsi a riproporre vecchie difese, senza spiegare perché la Corte d’Appello abbia sbagliato nel respingerle, equivale a presentare un ricorso destinato all’inammissibilità. Ciò comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una critica argomentata alla sentenza d’appello, ma si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Qual era l’argomento difensivo principale del ricorrente?
L’argomento principale era che egli avesse agito solo come ‘prestanome’ all’interno della società, e che quindi non dovesse essere ritenuto responsabile per il reato di bancarotta fraudolenta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la Corte non esamina il caso nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34551 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34551 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MELFI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il reato di bancarot fraudolenta;
Rilevato che – con un unico motivo – il ricorrente deduce violazione di legge penale i relazione alla dichiarazione di responsabilità;
Considerato che il ricorso è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di me omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv 243838); in particolare, il ricorrente assume di aver rivestito all’interno della società il “prestanome”, senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte di merito che, con esaustiva motivazione, esente da vizi logici e giuridici, ha escluso che l’imputato fosse un me prestanome.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 10 settembre 2025
Il consigliere estensore