Ricorso Inammissibile: La Specificità è la Chiave per la Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre uno spunto fondamentale sul tema del ricorso inammissibile in ambito penale, sottolineando un principio cardine del nostro sistema processuale: la necessità di presentare motivi di ricorso specifici e pertinenti. Quando un’impugnazione è generica e non si confronta adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, la sua sorte è segnata. Analizziamo come la Suprema Corte ha applicato questo principio in un caso di bancarotta.
I Fatti del Caso
Un imprenditore, già condannato in primo grado e in appello per i reati di bancarotta fraudolenta e documentale, decideva di presentare ricorso per cassazione. La Corte di Appello di Roma aveva confermato la sua colpevolezza, ritenendo provate le accuse a suo carico. L’imputato, tuttavia, contestava la decisione, sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse viziata e carente sotto diversi profili.
I Motivi del Ricorso dell’Imputato
L’imputato lamentava un vizio di motivazione, articolando le sue critiche su tre punti principali:
1. Insussistenza dei debiti fiscali: A suo dire, la Corte d’Appello aveva affermato l’esistenza di debiti verso l’erario senza fornirne una prova adeguata.
2. Bancarotta documentale: La definizione di ‘incontestabile’ data alla bancarotta documentale era, secondo il ricorrente, apodittica e non supportata da prove concrete.
3. Pagamenti opachi: La sentenza aveva qualificato alcuni pagamenti come ‘opachi’, mentre l’imputato sosteneva che fossero pienamente tracciabili.
In sostanza, il ricorrente accusava la Corte territoriale di aver emesso una decisione superficiale e priva di un solido ancoraggio probatorio.
Le Motivazioni della Cassazione e la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni dell’imputato, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede in una nuova valutazione del merito della vicenda, ma in un vizio procedurale fondamentale del ricorso stesso: la mancanza di specificità.
I Giudici Supremi hanno osservato che la sentenza della Corte di Appello non era affatto superficiale, ma si basava su un ‘complesso di articolate e logiche argomentazioni’. Queste argomentazioni traevano origine dal compendio probatorio già esaminato in primo grado. Secondo la Cassazione, il ricorrente non si era adeguatamente confrontato con questa solida struttura motivazionale, limitandosi a riproporre critiche generiche e non pertinenti.
Citando un importante precedente delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che un ricorso è inammissibile quando è carente della ‘necessaria specificità’. Non è sufficiente lamentare un vizio di motivazione; è indispensabile indicare con precisione quali parti della sentenza sono errate e perché, confrontandosi punto per punto con il ragionamento del giudice precedente. In assenza di questo confronto critico e specifico, l’impugnazione si risolve in una sterile richiesta di rivalutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza un principio essenziale per chiunque intenda impugnare una sentenza: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione, mirato a scardinare specifiche falle logico-giuridiche nella motivazione della sentenza impugnata. Le critiche generiche o la semplice riproposizione di argomenti già vagliati sono destinate a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto carente della necessaria specificità, ovvero non si confrontava in modo adeguato e puntuale con le articolate e logiche argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali erano le accuse per le quali l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio per i delitti di bancarotta fraudolenta e documentale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47112 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47112 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 17/10/1969
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma confermava la condanna di NOME per i delitti di bancarotta fraudolenta e documentale;
Considerato che l’imputato lamenta vizio di motivazione perché la decisione si sarebbe limitata: ad affermare la sussistenza di debiti fiscali senza dimostrarne la sussistenza; a definire incontestabile la bancarotta documentale; a ritenere opaci pagamenti invece tracciati;
Rilevato che la pronuncia della Corte territoriale si fonda, al contrario, su un complesso di articolate e logiche argomentazioni che traggono le mosse dal compendio probatorio già considerato dal Tribunale con il quale neppure, come osservato dalla Corte territoriale, l’imputato si era adeguatamente confrontato;
Ritenuto dunque inammissibile l’unico motivo di ricorso perché carente della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024