Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11407 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11407 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il 07/05/1985 COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il 24/03/1954
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza dì primo grado;
Considerato che il primo motivo del ricorso di COGNOME Angelo – con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riguardo alla ricorrenza della bancarotta documentale e alla prova del dolo specifico – è inammissibile in quanto per un verso generico – perché, nell’esprimere note di dissenso di taglio autoreferenziale, omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, logica e persuasiva, che ha rimarcato l’avvenuto occultamento della contabilità, mai consegnata al curatore fallimentare e la connotazione fraudolenta della condotta, volta a non consentire agli organi della procedura una puntuale ricostruzione delle operazioni inesistenti in relazione alle quali sono state emesse plurime fatture della società e, ancora, una corretta rielaborazione della vicenda del contratto di affitto di azienda con RAGIONE_SOCIALE (pag. 2 e 17); e, per altro verso, è volto ad ottenere un’alternativa rilettur delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità, avendo la Corte d’appello, in un contesto di doppia conforme nel quale le pronunce di merito si integrano reciprocamente, correttamente motivato sul punto;
Ritenuto che il secondo motivo del ricorso di COGNOME Angelo – con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione con riguardo all’applicazione della contestata aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità – è altresì inammissibile in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte di appello, non accompagnati da puntuali argomentazioni, e, in ogni caso, in presenza di parte motiva idoneamente elaborata a riguardo della rilevante ed oggettiva entità della diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori in conseguenza della voragine debitoria cagionata nei confronti di un solo creditore privilegiato, l’Erario (si veda, in particolare, pag. 18 provvedimento impugnato);
Considerato che il terzo e il quarto motivo del ricorso di COGNOME – con i quali il ricorrente lamenta il vizio di motivazione con riguardo, rispettivamente, al mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione dell’entità della pena – sono inammissibili, poiché inerenti al trattamento sanzionatorio sorretto da un’adeguata motivazione fornita dalla Corte territoriale, la quale ha affermato come non siano stati dedotti elementi positivamente valutabili tali da giustificare la concessione delle invocate circostanze, con la conseguente congruità della pena applicata (si vedano, in particolare, pagine 18 e ss. del provvedimento impugnato);
Considerato che il primo motivo del ricorso di COGNOME Vincenzo – con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla ricorrenza della bancarotta documentale e alla prova del dolo specifico – è inammissibile in quanto è generico e volto ad ottenere una palese rivalutazione delle fonti probatorie, non consentita in questa sede, dal momento che la sentenza impugnata ha precisato, da un lato, che gli amministratori succedutisi hanno dapprima assicurato alla curatela la ostensione dell’impianto contabile per poi non provvedervi e, dall’altro, come il medesimo professionista di fiducia della fallita abbia più volte sollecitato entrambi a porre rimedio alle lacune ed irregolarità contabili, senza esito, così da risolversi rinunciare all’incarico (pag. 19); sicchè nessuna evidente illogicità è ravvisabile nell’accertata “continuità” dell’omissione, colorata dal dolo specifico, ascrivibil all’uno e all’altro imputato;
Ritenuto che il secondo motivo del ricorso di COGNOME Vincenzo – con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena inflitta – è a sua volta inammissibile poiché prospetta censure inerenti al trattamento sanzionatorio, quando la Corte ha motivato in modo appagante con riferimento al disvalore penale della condotta tenuta dall’imputato e all’assenza di elementi positivamente valutabili, che giustifichino un trattamento di maggior favore;
Rilevato che il ricorso degli imputati è discusso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., senza la presenza delle parti, sicchè l’istanza di trattazione “in presenza” inoltrata dal difensore deve giudicarsi tamquam non esset;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025