Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma Condanna per Bancarotta Fraudolenta
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di bancarotta fraudolenta, dichiarando il ricorso inammissibile e ponendo fine al percorso giudiziario dell’imputato. Questa decisione offre spunti importanti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sulle conseguenze di una loro formulazione non adeguata. Analizziamo i dettagli della vicenda e le ragioni che hanno portato i giudici a questa conclusione.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza del Tribunale di Roma, che aveva condannato un soggetto per i reati di bancarotta fraudolenta impropria, derivante da operazioni dolose, e di bancarotta fraudolenta documentale. La condanna era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Roma, spingendo l’imputato a presentare ricorso per cassazione.
L’Appello e il Ricorso in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso davanti alla Suprema Corte su due motivi principali. Con il primo, contestava in modo generico la sentenza di secondo grado. Con il secondo motivo, invece, l’imputato sosteneva la mancanza del dolo specifico, ovvero l’intenzione mirata a conseguire un preciso fine illecito, elemento necessario per la configurazione di alcuni reati.
La Genericità come Causa del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo del ricorso palesemente inammissibile a causa della sua genericità. I giudici hanno sottolineato come il ricorrente non si sia confrontato specificamente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte di Appello nella propria motivazione. In ambito processuale, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è necessario contestare punto per punto le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione impugnata. La mancanza di questo confronto diretto rende il motivo d’appello sterile e, di conseguenza, inammissibile.
L’Infondatezza del Motivo sul Dolo Specifico
Anche il secondo motivo è stato rigettato, questa volta perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che i giudici di merito avevano già fornito una motivazione adeguata e logica riguardo alla sussistenza del dolo specifico in capo all’imputato. La Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia corretta dal punto di vista legale e non presenti vizi logici.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Per questo motivo, i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza criticare efficacemente la logica della decisione impugnata. In questo caso, la genericità del primo motivo e l’infondatezza del secondo hanno impedito alla Corte di procedere a un esame di merito, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la specificità e la pertinenza sono requisiti essenziali per l’ammissibilità di un ricorso in Cassazione. La conseguenza diretta della declaratoria di ricorso inammissibile è severa: non solo la condanna diventa definitiva, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, viene imposto il versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere impugnazioni tecnicamente accurate, capaci di superare il rigoroso vaglio di ammissibilità della Corte Suprema.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era generico, in quanto non si confrontava specificamente con le ragioni della sentenza d’appello, e il secondo motivo era manifestamente infondato, poiché la Corte di merito aveva già adeguatamente motivato sulla sussistenza del dolo specifico.
Quali erano le accuse originali contro l’imputato?
L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per i reati di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose e di bancarotta fraudolenta documentale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo questa decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42725 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42725 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria fatta pervenire in data 11 ottobre 2024 dal difensore del ricorrente,
AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato, quanto alla posizione di NOME COGNOME, la sentenza del Tribunale di Roma del 21 gennaio 2020 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità del predetto per i reati di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolese e bancarotta fraudolenta documentale e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
che il primo motivo del ricorso dell’imputato è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non si confronta con le ragioni poste dalla Corte di merito a fondamento della propria decisione (vedi pagg. 5-7 della motivazione della sentenza di appello);
che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del dolo specifico (vedi pag. 7 della sentenza di appello);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/10/2024.