Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Caso di Bancarotta Fraudolenta
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i rigorosi criteri di ammissibilità dei ricorsi, dichiarando un ricorso inammissibile presentato da un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di impugnazione specifici e non meramente ripetitivi, offrendo un chiaro monito sulla necessità di una difesa tecnica e argomentata.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un imprenditore per bancarotta fraudolenta, sia distrattiva che documentale. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, intervenendo unicamente sulla durata delle pene accessorie ma confermando la responsabilità penale dell’imputato. Non soddisfatto della decisione, l’imprenditore ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su quattro distinti motivi.
L’Analisi della Cassazione sui Motivi del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta: la totale inammissibilità del ricorso. Vediamo nel dettaglio perché ogni punto è stato respinto.
Motivo 1: Eccessività della Pena
Il ricorrente lamentava l’eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha rapidamente liquidato questo motivo come manifestamente infondato, ricordando un principio consolidato: la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Finché il giudice esercita questo potere rispettando i principi degli artt. 132 e 133 del codice penale e fornisce una motivazione adeguata, la sua decisione non è sindacabile in sede di legittimità.
Motivo 2: La Prescrizione del Reato
Un altro motivo riguardava la presunta intervenuta prescrizione di uno dei capi d’imputazione. Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché un semplice calcolo ha dimostrato che il termine di prescrizione non era affatto scaduto al momento dell’emissione della sentenza di secondo grado.
Motivo 3: La Tenuità del Danno e il Ricorso Inammissibile
L’imprenditore contestava la mancata applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale. La Corte ha dichiarato questo motivo inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso inammissibile è spesso tale perché manca di una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, trasformandosi in una sterile ripetizione.
Motivo 4: Genericità sulla Prova del Reato
Infine, il quarto motivo, che lamentava un’errata valutazione della prova sugli elementi del reato, è stato giudicato generico e indeterminato. Il ricorrente non ha indicato in modo specifico gli elementi a sostegno della sua censura, impedendo di fatto alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio controllo di legittimità. Un ricorso, per essere ammissibile, deve essere autosufficiente e chiaro nell’esporre le proprie ragioni.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda su principi cardine del processo penale. In primo luogo, il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Motivi generici, ripetitivi o che chiedono una nuova valutazione del merito sono destinati al fallimento.
La Corte ha sottolineato come i motivi del ricorrente fossero o manifestamente infondati (come sulla prescrizione e sulla pena) o proceduralmente inammissibili perché privi di specificità e novità rispetto al giudizio d’appello. Riproporre le stesse difese senza criticare puntualmente le ragioni per cui sono state respinte in precedenza non costituisce un valido motivo di ricorso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è emblematica: per accedere al giudizio di legittimità, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita. È essenziale che l’impugnazione sia strutturata con motivi specifici, pertinenti e critici verso la sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche un’ulteriore sanzione economica per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione serve da promemoria per gli operatori del diritto sull’importanza di redigere atti di impugnazione che rispettino i rigorosi requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono manifestamente infondati, generici, privi di specificità, oppure si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti senza una critica argomentata della sentenza impugnata.
La determinazione della pena da parte di un giudice può essere contestata in Cassazione?
Generalmente no. La quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se il giudice non ha rispettato i limiti di legge o ha fornito una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30859 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30859 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOLLATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte appello di Bologna che, rideterminando la durata delle pene accessorie, parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con cui il ricorrente è ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorr denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in o all’eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito in se legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolid della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aum ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pe nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente asso attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rileva veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura violazione della legge in ordine al mancato riconoscimento dell’interven prescrizione del delitto di cui al capo a) dell’imputazione, è manifesta infondato in quanto il termine di prescrizione, per entrambi i capi conte risulta essere spirato ben oltre l’emanazione della sentenza di secondo grado considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricor denunzia la violazione della legge in ordine alla mancata applicazione d circostanza della particolare tenuità del danno patrimoniale, di cui all’ar comma 3, della legge fallimentare, è anch’esso inammissibile perché fondato motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedo appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli s considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolv la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggett ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01);
considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamen violazione della legge e la manifesta illogicità della sentenza ci raggiungimento della prova della sussistenza degli elementi soggettivi oggettivi del delitto contestato al capo a), è generico per indetermina perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. p in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata completa logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della cen formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i ril mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore del cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024.