Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19768 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BONIFATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il P.G. conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di COSENZA in difesa di COGNOME NOME insiste nell’accoglimento del ricorso.
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con decisione emessa in data 7 dicembre 2023 questa Prima Sezione penale, in sede rescindente in ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen. ha disposto la revoca della ordinanza emessa dalla Settima Sezione in data 16 novembre 2022 nei confronti di COGNOME NOME, fissando per la data odierna la trattazione del giudizio rescissorio.
1.1 Ad essere oggetto di valutazione è pertanto l’originario atto di ricorso cassazione proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 21 giugno 2021.
Va, in sintesi, ricordato che con detta decisione di merito la Corte di Appello confermato l’affermazione di penale responsabilità di COGNOME NOME per i delitto di bancarotta fraudolenta oggetto di contestazione (con condanna, previo giudizio di equivalenza tra le circostanze, alla pena di anni quattro e mesi se reclusione), con variazione – rispetto a quanto deciso in primo grado- della dura della pena accessoria di cui all’art.216 u.co. legge fall .
2.1 Nel valutare le doglianze formulate in secondo grado dalla difesa del COGNOME, la Corte di Appello afferma che:
nessun dubbio può esservi sulla qualità di amministratore di fatto del COGNOME in rapporto alla società RAGIONE_SOCIALE, sia in ragione dei contenuti testimoniali riportati nella decisione di primo grado (rapporti con clienti e con i precede titolari della società) che in riferimento ai risultati della perquisizione domic avvenuta nell’ambito del correlato procedimento Coffee Break (con rinvenimento di molteplici documenti riconducibili alla RAGIONE_SOCIALE) ;
le attività istruttorie riepilogate e valutate nella decisione di primo grado h dato ampia conferma della esistenza delle plurime condotte distrattive indicate nella imputazione. In sostanza, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE operato esclusivamente nella attività di affissione di cartelloni pubblicitari, a fronte di corrispettivi esorbitanti, emettendo fatture finalizzate essenzialmente a consentire alle impres clienti di fruire di agevolazioni fiscali sotto forma di credito di imposta. Vien ritenuta congrua la pena inflitta.
Il ricorso per cassazione proposto da COGNOME NOME articola un unico ampio motivo, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
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3.1 Si afferma anzitutto che alcune delle deposizioni rese a carico del COGNOME COGNOME state introdotte da soggetti che non potevano essere ascoltati come testimoni, quanto coinvolti nei fatti oggetto di indagine. Su tale aspetto la Corte di sec grado non avrebbe operato alcuna considerazione.
Inoltre si evidenzia come non siano stati acquisiti tutti gli atti del procedi ‘madre’ (indagine denominata Coffee Break) con l’effetto di limitare il potere di autonoma valutazione da parte dei giudici del procedimento per il delitto bancarotta.
La ricostruzione dei fatti distrattivi è stata, dunque, incompleta e scarsame attendibile. Si sono recepite conclusioni parziali emerse nel diverso procediment per frodi fiscali. Non vi è congrua motivazione circa, peraltro, la ricorr dell’elemento psicologico del reato.
Anche la ricostruzione della qualità di amministratore di fatto è stata operata s base di informazioni parziali e scarsamente affidabili.
Non vi sarebbe congrua motivazione in punto di trattamento sanzioNOMErio.
E’ stata depositata memoria difensiva. In tale atto, anche in replica conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO Generale (nel senso della inammissibilità del ricorso) viene ribadita la ammissibilità e la fondatezza delle censure introdo
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto generico e teso al prospettazione di argomenti in fatto, su punti congruamente apprezzati in sede d merito.
5.1 Ed invero va rilevato che quanto alla pretesa utilizzazione di fonti testimon non correttamente inquadrate – sotto il profilo della posizione processuale doglianza risulta generica, posto che il ricorrente si limita ad indicare i so che non avrebbero dovuto essere ascoltati in qualità di testimoni ma : a) n chiarisce le ragioni che ne avrebbero imposto l’escussione con forme diverse; b non chiarisce in che termini le informazioni rese siano da ritenersi decisive ne economia ricostruttiva (quanto al vizio di genericità in tali casi v. Sez. U n.2 del 23.4.2009, Fruci, rv 243416).
5.2 Quanto alle doglianze in punto di ricostruzione dei fatti, la genericità del ri è del tutto evidente, posto che il ricorrente tende a riproporre le medesime
doglianze introdotte in secondo grado senza alcun reale confronto con le ragioni della decisione. In tal modo viene sollecitata una mera rivalutazione degli elementi di prova, operazione non consentita in sede di legittimità. In particolare va rilevato che la esistenza di una più ampia indagine per frode fiscale – da cui sono state importate alcune risultanze probatorie rilevanti – non poneva alcun obbligo di acquisizione ‘integrale’ dei relativi atti di indagine, posto che il principio d necessaria pertinenza tra le prove e l’oggetto della contestazione di cui all’art. 187 cod.proc.pen. implica una selezione degli atti rilevanti, né il ricorrente motiva in modo specifico sulla rilevanza di eventuali atti non acquisiti.
5.3 Ciò posto, nessuna rivalutazione degli esiti delle prove a carico appare possibile in questa sede, dovendosi peraltro evidenziare che la motivazione espressa in sede di merito risulta del tutto congrua sia sul tema della qualità di ‘amministratore di fatto’ svolta dal COGNOME (dati i plurimi e convergenti indicatori fattuali) che sull ricorrenza dell’elemento psicologico in punto di condotte distrattive.
Anche il punto del trattamento sanzioNOMErio risulta argomentato in modo del tutto logico, trattandosi di legittima esplicazione del potere discrezionale riservato al giudice del merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente