Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi di Appello Non Bastano
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede rigore tecnico e una chiara comprensione dei limiti del giudizio di legittimità. Un’ordinanza recente ci offre un esempio lampante di come un appello, se non formulato correttamente, rischi di essere dichiarato ricorso inammissibile. Il caso analizzato riguarda un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta che ha visto le sue doglianze respinte senza nemmeno un esame nel merito. Vediamo perché.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Un imprenditore, condannato in primo e secondo grado per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di beni aziendali, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I suoi motivi di appello si concentravano su due punti principali: presunti vizi nella motivazione della sentenza d’appello riguardo la sua responsabilità e una presunta violazione di legge nell’affermazione della stessa.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati entrambi inammissibili, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi riesame della condanna. La decisione si basa su principi procedurali fondamentali che ogni avvocato deve conoscere quando si rivolge al giudice di legittimità.
Primo Motivo: Genericità e Mancanza di Confronto Critico
Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente la sua colpevolezza. La Cassazione ha respinto questa censura definendola generica. In particolare, il ricorso non instaurava un “confronto critico” con le argomentazioni della sentenza impugnata. In altre parole, non basta affermare che la motivazione è sbagliata; è necessario spiegare precisamente perché il ragionamento del giudice di secondo grado sarebbe illogico o contraddittorio, confrontandosi punto per punto con esso. La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva, invece, spiegato in modo logico e coerente le ragioni della condanna, basandosi sull’oggettività della condotta distrattiva. Anche la critica relativa all’elemento soggettivo del reato è stata ritenuta troppo vaga.
Secondo Motivo: Tentativo di Rivalutazione dei Fatti
Il secondo motivo, che denunciava una violazione di legge, è stato considerato un tentativo mascherato di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di riconsiderare le prove e le circostanze materiali del caso (come la giustificazione per la sottrazione di una somma di denaro), proponendo una ricostruzione diversa da quella fatta propria dai giudici di merito. Questo, però, è vietato. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito: il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non stabilire come si sono svolti i fatti. Poiché la Corte d’Appello aveva già fornito una spiegazione sul perché la tesi difensiva non fosse accoglibile, ogni ulteriore discussione sul punto era preclusa.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non rispettavano i requisiti richiesti dalla legge. Il primo motivo era generico e non si confrontava specificamente con la logica della sentenza d’appello. Il secondo motivo, pur presentandosi come una questione di diritto, mirava in realtà a un riesame del merito della vicenda, compito che esula dalle funzioni della Cassazione. La decisione evidenzia un principio cardine del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma una sede deputata a correggere errori di diritto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per la difesa tecnica: un ricorso per cassazione deve essere mirato, specifico e strettamente ancorato a questioni di legittimità. Le censure devono individuare con precisione i vizi di violazione di legge o i difetti logici manifesti della motivazione della sentenza impugnata, evitando di trasformarsi in una mera riproposizione delle argomentazioni fattuali già esaminate e respinte nei gradi di merito. In caso contrario, il risultato sarà, come in questo caso, una declaratoria di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile?
La Cassazione dichiara un ricorso inammissibile quando questo non rispetta i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Ad esempio, quando i motivi sono generici, non si confrontano criticamente con la sentenza impugnata, o quando cercano di ottenere un riesame dei fatti, che è compito dei giudici di merito e non del giudice di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando non indica in modo specifico e dettagliato il vizio della sentenza che si intende denunciare. Non è sufficiente una critica vaga o astratta; occorre individuare con precisione il punto della motivazione che si ritiene errato e spiegare perché, confrontandosi direttamente con il ragionamento del giudice.
Qual è la differenza tra un giudizio di merito e un giudizio di legittimità?
Il giudizio di merito (svolto in primo e secondo grado) si occupa di ricostruire e valutare i fatti del caso per decidere sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato. Il giudizio di legittimità (svolto dalla Corte di Cassazione) non riesamina i fatti, ma controlla solo che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3659 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3659 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a VILLA DI BRIANO il 01/12/1964
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 31078/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 27 novembre 2024
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui agli artt. 223, 216 comma 1, n.1, L.F.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia vizi del motivazione posta alla base della legge dichiarazione di responsabilità – non è deducibile in sede di legittimità in quanto difetta di confronto critico con le argomentazioni della Corte appello, che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni de convincimento (si veda in particolare pag. 8 della sentenza impugnata, in cui il giudic conferma la sussistenza del reato in ragione della obiettività della condotta distrattiva) facen applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità;
Considerato, altresì, che la censura relativa all’elemento soggettivo è del tutto generica in quanto evoca vagamente il tema del coefficiente soggettivo, senza tuttavia evidenziare quale fosse la doglianza posta specificamente sul punto nell’atto di appello e non considerata dalla Corte di merito.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità – non è consentito dalla legge in sede di legittimità per costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto ad ottenere una inammissibil ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giud merito, mentre la Corte di appello ha dato atto delle ragioni per le quali la tesi difensiva no stata ritenuta atta a giustificare la sottrazione della somma;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Novem Così deciso il GLYPH obrj2024