Ricorso Inammissibile: Quando la Gravità del Fatto Esclude le Attenuanti
L’ordinanza n. 24505/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa non solo confermare una condanna, ma anche comportare ulteriori conseguenze economiche per chi lo propone. Il caso analizzato riguarda un individuo condannato per reati legati agli stupefacenti, il cui tentativo di ottenere uno sconto di pena tramite le circostanze attenuanti generiche è stato respinto in ogni grado di giudizio, culminando in una pronuncia di inammissibilità da parte della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il procedimento nasce dal ricorso presentato da un soggetto contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva confermato la sua condanna. Il ricorrente sperava di ottenere una mitigazione della pena attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, la sua richiesta si è scontrata con una valutazione di particolare gravità dei fatti contestati, ritenuta ostativa a qualsiasi clemenza da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a una valutazione preliminare: il ricorso non possedeva i requisiti necessari per essere discusso. Secondo i giudici supremi, la motivazione della Corte d’Appello era ‘del tutto logica’ e ben fondata, rendendo l’impugnazione priva di basi giuridiche solide. La conseguenza diretta, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: Perché le Attenuanti Sono State Negate?
Il fulcro della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno escluso la possibilità di ridurre la pena. La Corte ha sottolineato che una pena mitigata sarebbe risultata ‘obiettivamente inadeguata rispetto alla reale gravità del fatto’. Gli elementi che hanno portato a questa conclusione sono stati:
* Il notevole dato ponderale: una grande quantità di sostanza stupefacente sequestrata.
* L’elevato principio attivo: l’alta concentrazione di principio attivo nella droga, indicativa della sua pericolosità.
* Le collaudate modalità esecutive: un modus operandi che suggeriva esperienza e professionalità nel crimine.
Questi fattori, nel loro insieme, hanno delineato un quadro di ‘ben radicato inserimento del prevenuto nel mercato delle droghe pesanti’. Di fronte a un profilo criminale di tale spessore, gli eventuali elementi favorevoli presentati dalla difesa sono stati giudicati ‘tenui e sbiaditi’, e quindi recessivi rispetto alla gravità complessiva dei fatti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: presentare un ricorso manifestamente infondato non è un’azione priva di conseguenze. Quando un ricorso inammissibile viene dichiarato, scatta una sanzione economica per il ricorrente, a meno che non si dimostri un’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione. In questo caso, il soggetto è stato condannato al pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende, oltre alle spese del procedimento. Questa decisione serve da monito: le impugnazioni devono essere fondate su solidi argomenti giuridici, altrimenti il rischio è quello di aggravare la propria posizione, anche dal punto di vista economico.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto che le motivazioni della sentenza d’appello fossero complete e logicamente ineccepibili, rendendo il ricorso privo di fondamento giuridico e quindi non meritevole di essere esaminato nel merito.
Quali elementi hanno impedito la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
La concessione è stata impedita da tre fattori principali: l’ingente quantità di stupefacente sequestrato, l’elevato principio attivo della sostanza e le modalità esecutive consolidate, che insieme indicavano un profondo e stabile inserimento del soggetto nel mercato delle droghe pesanti.
Oltre al rigetto del ricorso, quali altre conseguenze ha subito il ricorrente?
A causa della dichiarazione di inammissibilità e non ravvisando un’assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24505 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24505 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Detta pena, con motivazione del tutto logica, è stata ritenuta non mitigabile, poiché ne deriverebbe una sanzione obiettivamente inadeguata rispetto alla reale gravità del fatto, sì da esautorare le finalità costituzionali cui deve tendere il trat tamento sanzionatorio. Il notevole dato ponderale e l’elevato principio attivo dello stupefacente sequestrato, unitamente alle collaudate modalità esecutive del crimine per cui si procede, denotano, infatti, per i giudici di appello un ben radicato inserimento del prevenuto nel mercato delle droghe pesanti, decisamente ostativo alla concessione di circostanze attenuanti generiche, pure al cospetto dei tenui e sbiaditi elementi favorevoli di segno contrario prospettati nel gravame, recessivi di fronte ai suddetti costituti negativi.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024