Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna e Spiega le Regole sulle Attenuanti
L’esito di un processo penale non si conclude necessariamente con la sentenza d’appello. La parte soccombente può tentare un’ultima via: il ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, questa strada è stretta e piena di requisiti formali. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce cosa accade quando viene presentato un ricorso inammissibile, specialmente se basato su motivi già discussi e respinti. Questo caso offre uno spaccato chiaro delle conseguenze, che includono non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Catania per un reato previsto dall’articolo 73 del d.P.R. 309/90, ovvero la normativa sugli stupefacenti. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando principalmente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del codice penale. La difesa sosteneva che i giudici d’appello non avessero adeguatamente valorizzato alcuni elementi a favore dell’imputato, che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 18 novembre 2024, ha messo un punto fermo sulla questione, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si concentra sulla struttura e sul contenuto del ricorso stesso. Secondo i giudici supremi, l’atto presentato dalla difesa non possedeva i requisiti necessari per essere esaminato. Di conseguenza, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva, e al ricorrente sono state addebitate le spese del procedimento e una sanzione di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali:
Ripetitività e Manifesta Infondatezza
Il motivo principale dell’inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso era una censura meramente riproduttiva
di argomentazioni già ampiamente esaminate e respinte dai giudici di merito. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge. Proporre nuovamente le stesse questioni, senza sollevare vizi di legittimità specifici della sentenza impugnata, rende il ricorso superfluo e, quindi, inammissibile. Inoltre, i motivi sono stati giudicati manifestamente infondati
.
Logicità della Motivazione della Corte d’Appello
Gli Ermellini hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica, coerente e puntuale
per spiegare perché le attenuanti generiche non dovessero essere concesse. La sentenza di secondo grado aveva preso in considerazione gli argomenti della difesa, ritenendoli però irrilevanti ai fini di una riduzione di pena. La Cassazione, riscontrando la completezza e la correttezza logico-giuridica di tale motivazione, non ha potuto fare altro che confermare l’impianto della decisione impugnata.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: un ricorso per cassazione deve basarsi su vizi di legge concreti e non può essere un semplice tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti compiuto nei gradi precedenti. Presentare un ricorso inammissibile non solo è inutile ai fini di un esito favorevole, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi dilatori o palesemente infondati, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato una mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello, oltre che manifestamente infondato.
Qual era l’argomento principale del ricorso?
L’argomento centrale del ricorso era la contestazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47467 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47467 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VITTORIA il 19/11/1997
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
C’ i
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché avente ad oggetto una censura meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito oltre che manifestamente infondata;
considerato, invero, che in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen., la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale le ragioni dell’irrilevanza del dato che la difesa aveva inteso valorizzare con la propria deduzione (cfr. foglio n. 2 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024
Il Consigliere estensore