Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Pena per Resistenza a Pubblico Ufficiale
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non sempre apre le porte a una nuova valutazione del caso. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto, confermando la decisione dei giudici di merito. Analizziamo il caso di una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e le ragioni che hanno portato alla sua definitiva conferma.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma. Un imputato era stato ritenuto colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Non accettando la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando in particolare il trattamento sanzionatorio ricevuto. Il fulcro della sua doglianza era il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra sulla validità stessa dei motivi presentati. Dichiarare un ricorso inammissibile significa che le censure mosse alla sentenza impugnata sono talmente prive di fondamento da non meritare nemmeno una discussione approfondita.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto il motivo del ricorso ‘manifestamente infondato’. La ragione è semplice e netta: i giudici della Cassazione hanno verificato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione completa, logica e coerente riguardo alla pena inflitta. In particolare, la sentenza di secondo grado (pagine 3 e 4 del provvedimento) spiegava in modo puntuale e logico perché non fossero state concesse le attenuanti generiche. La motivazione del giudice del gravame è stata considerata esauriente e priva di vizi logici, rendendo la critica del ricorrente sterile e, appunto, manifestamente infondata. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: per accedere al giudizio di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza, ma è necessario presentare motivi di ricorso solidi, che evidenzino vizi di legittimità o palesi illogicità nella motivazione del giudice precedente. Un ricorso basato su censure generiche o già adeguatamente respinte nei gradi di merito è destinato a essere dichiarato inammissibile, con le relative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era considerato ‘manifestamente infondato’. La Corte d’Appello aveva già motivato in modo logico, coerente e puntuale le ragioni della pena applicata e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Qual era l’oggetto principale della contestazione del ricorrente?
Il ricorrente contestava la congruità del trattamento sanzionatorio e, in modo specifico, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35572 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata.
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio ed, in modo particolare, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2024
Il Consigliere estensore