Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le istanze superano il vaglio preliminare. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto chiaro su cosa accade quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, analizzando in particolare il ruolo delle attenuanti generiche. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e fondati, pena la chiusura definitiva del caso con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Palermo, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere una revisione della sentenza di secondo grado, probabilmente contestando la valutazione dei fatti o l’applicazione della pena. Il fulcro del ricorso sembra ruotare attorno alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, negate nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito della questione, fermandosi a una valutazione preliminare. La Corte ha ritenuto che gli argomenti proposti dal ricorrente non fossero idonei a mettere in discussione la sentenza impugnata, portando a una pronuncia di inammissibilità con tutte le conseguenze previste dalla legge.
La Questione delle Attenuanti Generiche
Un punto chiave dell’ordinanza riguarda le attenuanti generiche. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale del diritto penale: le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico per l’imputato. La loro concessione è una facoltà discrezionale del giudice, che deve essere motivata dalla presenza di “elementi positivi”. L’assenza di tali elementi, come nel caso di specie, giustifica pienamente il loro mancato riconoscimento, e tale decisione non può essere contestata in Cassazione con argomenti generici.
Le Motivazioni
La motivazione principale dietro la dichiarazione di ricorso inammissibile risiede nella genericità e manifesta infondatezza degli argomenti presentati. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge. Se il ricorso non evidenzia specifici errori di diritto commessi dai giudici di merito, ma si limita a riproporre le stesse doglianze, viene inevitabilmente respinto.
Inoltre, la Corte ha applicato l’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, che disciplina proprio le conseguenze dell’inammissibilità. Questa norma prevede che, in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente sia condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: il ricorso per Cassazione deve essere preparato con estrema cura e basato su vizi di legittimità concreti e ben argomentati. La semplice speranza di ottenere un esito diverso, senza solide basi giuridiche, porta a un ricorso inammissibile, con la condanna a sanzioni economiche che si aggiungono alla definitività della condanna. La decisione conferma che le attenuanti generiche sono una concessione, non un diritto, e la loro negazione, se ben motivata, è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la persona che lo ha presentato viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del Codice di Procedura Penale. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Le attenuanti generiche sono un diritto dell’imputato?
No, l’ordinanza chiarisce che le attenuanti generiche non costituiscono un diritto. La loro concessione è una facoltà del giudice, che deve essere basata sulla presenza di elementi positivi meritevoli di valutazione. La loro assenza giustifica il mancato riconoscimento.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché gli argomenti presentati sono stati giudicati non idonei a contestare validamente la sentenza precedente. In particolare, la Corte ha sottolineato l’assenza di elementi positivi che potessero giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19984 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19984 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 17/12/1993
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
172/RG. 4547
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra indicata;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di prof di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti
giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle dichiarazioni degli operan avevano ricostruito l’intera vicenda delittuosa e l’elemento psicologico del reato evincibile da
condotta violenta tenuta dal ricorrente, comprovata dalla certificazione medica, e tale da aver richiesto l’intervento di più volanti (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
ritenuto che anche i motivi afferenti alla recidiva e alla quantificazione della sanzione si generici in quanto la sentenza impugnata richiama i plurimi precedenti del ricorrente, ch
rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità, le modalit della condotta e l’assenza di elementi positivi per riconoscere le attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/05/2025