Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta all’Appello
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 4478/2024) offre un chiaro esempio dei confini del giudizio di legittimità, ribadendo quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale per manifesta infondatezza. Il caso analizzato riguarda due distinti destini processuali per due coimputati: per uno, l’estinzione del reato a causa del decesso; per l’altro, la conferma della condanna con l’impossibilità di rimettere in discussione una valutazione di merito già adeguatamente motivata.
I Fatti del Caso
Due soggetti avevano proposto ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Durante il procedimento, uno degli imputati è venuto a mancare. Per l’altro ricorrente, invece, il fulcro del ricorso verteva su un unico motivo: la contestazione della mancata applicazione dell’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 6 del codice penale. Questa attenuante si applica quando l’imputato ha, prima del giudizio, riparato interamente il danno cagionato dal reato. La difesa sosteneva che il giudice di secondo grado avesse errato nel non concederla.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha adottato due decisioni differenti per le due posizioni.
1.  Per l’imputato deceduto: La Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio. La morte dell’imputato, infatti, costituisce una causa di estinzione del reato, impedendo la prosecuzione del procedimento penale nei suoi confronti.
2.  Per il secondo ricorrente: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Ricorso Inammissibile e la Manifesta Infondatezza
La parte cruciale della sentenza risiede nelle motivazioni che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. La Cassazione ha chiarito che il motivo di ricorso non era consentito in sede di legittimità. Il ricorrente, infatti, chiedeva una nuova valutazione di merito sulla completezza del risarcimento del danno, un’attività preclusa alla Suprema Corte.
Il Giudice di appello, nella sentenza impugnata, aveva motivato in modo adeguato e privo di illogicità manifeste le ragioni per cui non riteneva applicabile l’attenuante. In particolare, aveva basato la sua decisione sulla “non integralità del risarcimento”, ancorando tale valutazione a “precise circostanze del fatto”. Poiché la motivazione del giudice di merito era logica e coerente, non spettava alla Cassazione riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione. Il motivo d’appello è stato quindi giudicato “manifestamente infondato”, una delle cause che, per legge, conduce direttamente all’inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti, non riesaminare le prove o i fatti. Un ricorso che si limiti a contestare una valutazione di fatto, già adeguatamente motivata dai giudici dei gradi inferiori, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Le conseguenze pratiche per chi propone un ricorso di questo tipo sono rilevanti: non solo la sentenza di condanna diventa definitiva, ma si aggiunge l’onere del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
 
Cosa succede se un imputato muore durante il processo in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del reato per morte del reo e annulla la sentenza impugnata nei suoi confronti senza rinvio ad altro giudice.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, tra le altre ragioni, quando i motivi proposti sono manifestamente infondati, cioè quando appaiono palesemente privi di pregio giuridico senza necessità di un esame approfondito. Nel caso specifico, il motivo era infondato perché contestava una valutazione di fatto logicamente motivata dal giudice di appello, operazione non consentita in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
L’imputato il cui ricorso è dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4478 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7   Num. 4478  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PONTEDERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e le conclusioni scritte degli stessi; Ritenuto che a seguito della morte dell’imputato COGNOME deve dichiararsi essere il reato ascritto allo stesso estinto per morte dell’imputato;
Ritenuto che il motivo del ricorso di COGNOME che contesta la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art.62, n.6 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legit ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità,; il Giudice di appello, a p.5 della sentenza impugnata motiva adeguatamente le ragioni della non applicabilità della suddetta attenuante sulla base della non integralità del risarcimento c che valutazioni anche in questo caso ancorate a precise circostanze del fatto;
Rilevato pertanto che il ricorso COGNOME deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024
I Consigliere E
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Il Presidente