Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei motivi di impugnazione. Quando un ricorso è generico e si limita a contestare la valutazione dei fatti già compiuta nei gradi precedenti, il suo esito è quasi sempre un ricorso inammissibile. Analizziamo un’ordinanza che ha confermato una condanna per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.), chiarendo i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 650 del codice penale, confermata anche dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due specifici motivi.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha basato la sua impugnazione su due argomentazioni principali:
1. Contestazione dell’elemento psicologico: Il primo motivo criticava la valutazione della corte di merito riguardo all’elemento psicologico del reato, sostenendo che la sua condotta fosse riconducibile a semplice colpa o negligenza, e non a una volontà cosciente di trasgredire l’ordine.
2. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: Il secondo motivo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., che esclude la sanzione per reati di modesta gravità.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha ritenuti entrambi infondati, giungendo a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo chiaro e netto le ragioni della sua decisione. Il primo motivo è stato qualificato come ‘genericamente confutativo’. In pratica, il ricorrente non ha evidenziato un vizio di legge o un errore logico nella motivazione della sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre una diversa interpretazione dei fatti. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado’ di giudizio dove si può riesaminare il merito della vicenda, ma di un giudice di legittimità, che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo all’art. 131-bis c.p., la Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva fornito una ‘sufficiente e non illogica motivazione’ per giustificare la non applicazione di tale causa di non punibilità. Anche in questo caso, la valutazione discrezionale del giudice di merito, se adeguatamente motivata, non può essere censurata in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è emblematica perché sottolinea l’importanza di strutturare un ricorso per Cassazione su vizi specifici di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione. Limitarsi a contestare genericamente la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado equivale a presentare un ricorso inammissibile. La decisione finale non solo rende definitiva la condanna, ma impone anche conseguenze economiche significative per il ricorrente, a monito della necessità di un approccio tecnico e rigoroso nell’ultimo grado di giudizio.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, si limitano a contestare la valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito, oppure sono privi dei requisiti di legge, impedendo alla Corte di esaminare il caso nel suo contenuto.
Perché la Cassazione non ha rivalutato l’elemento psicologico del reato?
La Corte non ha riesaminato l’elemento psicologico perché il motivo di ricorso era una contestazione generica dell’apprezzamento dei fatti. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma si limita a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta il rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, e rende definitiva la sentenza di condanna emessa nei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14074 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/03/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14074 Anno 2025
Presidente: COGNOME
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 4544/2025
Relatore –
CC – 20/03/2025
R.G.N. 2373/2025
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELVETRANO il 06/02/1984
avverso la sentenza del 19/09/2024 della Corte d’appello di Palermo
Dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata, confermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 650 cod. pen.; esaminato il ricorso;
Ritenuto che il primo motivo risulta genericamente confutativo dell’elemento psicologico del reato contestato, risolventesi nella colpa, derivante anche da mera negligenza, mentre il secondo motivo investe la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., sorretta tuttavia da sufficiente e non illogica motivazione a sostegno;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME