Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina il Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, ribadendo il suo ruolo di giudice di legittimità e non di terzo grado di merito. Il caso riguarda un’impugnazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino per il reato previsto dall’art. 388 del codice penale, ovvero la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Approfondiamo la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato in secondo grado per la violazione dell’art. 388 c.p. ha proposto ricorso per cassazione. I motivi dell’impugnazione si concentravano su due aspetti principali: la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131 bis c.p.) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tali argomenti, tuttavia, erano già stati presentati e respinti dalla Corte d’Appello.
La Valutazione della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i motivi del ricorso manifestamente infondati e, di conseguenza, l’intero ricorso inammissibile. La ragione fondamentale risiede nella natura stessa del giudizio di cassazione. La Corte non ha il compito di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
La Coerenza della Decisione di Merito
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno constatato che la Corte d’Appello aveva già affrontato in modo esauriente le questioni sollevate dal ricorrente. La sentenza di secondo grado aveva fornito una motivazione logica, coerente e puntuale per negare sia l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. sia la concessione delle attenuanti generiche. Pertanto, i motivi del ricorso non introducevano nuove questioni di diritto, ma si limitavano a riproporre critiche già vagliate e disattese, configurandosi come un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul merito della vicenda.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi di ricorso fossero oggetto di profili di censura già “adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”. Questo passaggio è cruciale: la Cassazione non entra nel merito della giustezza o meno della decisione, ma ne controlla la correttezza formale e logico-giuridica. Avendo riscontrato che la Corte d’Appello aveva motivato in modo completo e non contraddittorio, la Suprema Corte ha concluso che non vi erano i presupposti per annullare la sentenza. La dichiarazione di inammissibilità è stata quindi una conseguenza diretta di questa constatazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio. Non si possono riproporre le stesse argomentazioni fattuali sperando in una diversa valutazione. Affinché un ricorso sia ammissibile, deve sollevare vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione. In assenza di tali elementi, come nel caso esaminato, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti in modo logico e coerente dalla Corte d’Appello, configurandosi come un tentativo di ottenere un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità.
Quali erano le richieste principali del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, secondo l’art. 131 bis del codice penale, e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28004 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a OMEGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 13112-2024
NOME
OSSERVA
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso per il reato di cui all’art. 388, co 3° e 4°, cod. pen., sono inammissibili in quanto oggetto di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudi merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento s alla causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. peri, che al mancato riconoscimento delle circostanze generiche (vedi pag. 4 sentenza impugnata).
Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06/2024.